Introduzione: attraverso il contributo precedentemente pubblicato, è stata proposta un’analisi del Marchio CE che si è concentrata sulla sua definizione e sulla sua funzione, sull’obbligo del suo utilizzo, nonché sull’individuazione dei soggetti responsabili del suo corretto uso. In questa seconda sezione, tale analisi prosegue e lo fa puntando lo sguardo sulla procedura che conduce all’ottenimento del Marchio, sulla sua validità e sui suoi costi.
La procedura di ottenimento del Marchio CE: all’interno della Unione Europea (UE), non esiste un organo che, nello specifico, risulti esclusivamente deputato al rilascio di una autorizzazione formale all’adozione del Marchio CE. Pertanto, coloro che, ex lege, sanno di doversi dotare di tal Marchio, al fine di poter raggiungere lo scopo, dovranno sapersi muovere entro un dato margine di autonomia. Infatti, gli interessati avranno il compito di conoscere bene la normativa europea che, in base al singolo prodotto, detta i parametri di rilascio del Marchio. In un secondo momento, all’interno di quello che viene appellato con il nome di Fascicolo Tecnico, dovranno essere raccolti tutti gli elementi probatori (e i documenti) atti a dimostrare che il prodotto considerato (rispetto alle norme di riferimento) risulta conforme. Ancora: in caso di necessità, dovrà essere individuato un soggetto terzo, ed imparziale (il cosiddetto “organismo notificato”[1]) che si possa prestare ad esaminare il prodotto. Infine, sarà necessario predisporre e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità. Il tutto nella consapevolezza che l’Autorità in questo senso competente, a sua volta, potrà attivare verifiche e chiedere riscontro dell’iter percorrendo quale si sia giunti alla redazione di tale Dichiarazione o di come si sia approdati all’applicazione del Marchio CE medesimo.
La durata e i costi del Marchio CE: la validità del Marchio CE non possiede una durata prestabilita per legge. Questo, però, non esclude che, a seconda degli eventuali cambiamenti che la normativa in tema può maturare nel tempo, le documentazioni (e le dichiarazioni) utili al rilascio del Marchio stesso debbano essere continuamente aggiornate. Anche per questa ragione, tali dichiarazioni e tali documentazioni richiedono di essere sottoposte a conservazione per un periodo di almeno 10 anni. Il decorso di codesto intervallo temporale viene calcolato dal momento in cui un prodotto (accompagnato dal Marchio) viene distribuito nel mercato. L’apposizione del Marchio (che deve costantemente risultare leggibile, visibile e non cancellabile) non comporta il pagamento di alcun importo collegabile ad una imposta\tassa ad hoc.
[1] Trattasi di una Organizzazione che, solitamente da un Paese Membro dell’UE, viene legittimata (quando ciò è richiesto dalla legge che, comunque, non sempre lo prescrive) ad esprimersi sulla conformità dei prodotti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i dispositivi medici, i componenti da costruzione e i macchinari sono fra i prodotti per i quali è obbligatorio l’operato di un Organismo Notificato. Vedasi in argomento questa fonte: Marcatura CE – ottenere il certificato, requisiti UE – Your Europe .
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