Nel nostro Ordinamento, le regole ed i percorsi attraverso i quali i soggetti più giovani possono conseguire la Cittadinanza Italiana tendono a diversificarsi in maniera abbastanza netta. Da questo punto di vista, più precisamente, si dovranno seguire Procedure giuridico-amministrative differenti a seconda del fatto che gli interessati siano nati in Italia o all’estero; siano minorenni; siano stati adottati da cittadini italiani; abbiano più di diciannove (19) anni o abbiano maturato una età compresa tra gli anni diciotto (18) e gli anni diciannove (19).
In questa sezione, per scelta metodologica, verrà trattata taluna casistica concernente Minorenni; ciò, a partire dal verificarsi di due peculiari condizioni: 1) Se uno (od entrambi) fra i loro genitori (stranieri) hanno ottenuto la cittadinanza italiana; 2) Se i loro genitori adottivi sono italiani.
Quanto alla prima ipotesi: il Minorenne che conviva, stabilmente e costantemente, con genitori i quali risultino naturalizzati, può acquisire automaticamente la Cittadinanza Italiana. Il tutto, previa iscrizione nei Registri dello Stato Civile riconducibili al suo Comune di Residenza. Questa, del resto, è l’indicazione che, in materia, viene offerta dalla Legge n. 91\1992 (Art. 14). La normativa indicata, per parte sua, a questo riguardo, non pone alcuna differenza fra genitori che siano legalmente separati e genitori che tali non risultino. È, però, interessante notare che, ai sensi del dettato legislativo, la convivenza della quale sopra necessita di risultare effettiva e documentata. Inoltre, quando il Minore protagonista della Procedura de qua non sia nato in territorio italiano, obbligatoriamente, il suo Atto di Nascita dovrà essere prodotto (tradotto e, parimenti, legalizzato).
Quanto alla seconda ipotesi: in virtù della Legge n. 91\1992 (Art. 3), la Cittadinanza Italiana può essere conseguita in due scenari: quello nel quale l’Adozione avvenga per effetto di un provvedimento emesso dalla Autorità italiana preposta; e quello nel quale l’Adozione sia stata pronunciata (prima) all’estero, ma (successivamente) messa in esecuzione per intervento del competente Tribunale Minorile attivo in Italia. Lo stesso Tribunale, per l’esattezza, invierà apposita Sentenza all’incaricato Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, effettuerà le occorrende trascrizioni\annotazioni. A prescindere, la Cittadinanza inizia a decorrere dal momento nel quale l’Adozione definitivamente si perfeziona[1].
[1] Fonte: Cittadinanza: Minorenni, neo-diciottenni ed altri casi particolari | Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio nell’Emilia .
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