Introduzione: All’interno del nostro Ordinamento Giuridico, due dichiarazioni rivestono un ruolo assai rilevante a garanzia dell’opportunità, per un soggetto straniero, di soggiornare regolarmente fra i confini dello Stato italiano. Esse sono: la Dichiarazione di Presenza e la Dichiarazione di Ospitalità. Particolarmente, in questa sede e attraverso queste righe, si intende (come si intenderà) portare l’attenzione analitica del lettore sulla Dichiarazione di Presenza.

Funzione della Dichiarazione di Presenza: Trattasi di un atto avente lo scopo di formalizzare (rendendolo legalmente valido) l’arrivo in Italia di un cittadino di altro Paese evitando che il medesimo venga ivi considerato in una posizione di irregolarità. Più nel dettaglio, il documento de quo deve obbligatoriamente riguardare chi, per ragioni legate al turismo e\o altro, entra nel nostro territorio nazionale per periodi non lunghi, e sprovvisto di un Visto specifico. Sono, inoltre, tenuti a presentarla tutti coloro che, in qualità di cittadini stranieri, provengono da una zona territoriale con la quale l’Italia ha stretto (mantenendoli in vigore) Accordi di Libera Circolazione[1].

Luogo e tempo della Dichiarazione di Presenza: Il documento del quale qui si discute necessita di essere presentato, da parte di chi ne ha incombenza, entro giorni otto (8) dall’avvenuto ingresso in Italia[2]; l’Ufficio deputato a riceverne il deposito è la Questura competente per il Comune italiano ove la persona interessata inizia il suo stazionamento.

Sanzioni derivanti dalla mancata consegna della Dichiarazione di Presenza: poiché in assenza di Dichiarazione di Ospitalità lo straniero che ad essa è vincolato scivola in una condizione illecita, il suo soggiorno (divenendo a tutti gli effetti non regolare) può tradursi nella somministrazione di talune sanzioni amministrative; compresa, fra queste, la più dura (ovvero, l’espulsione)[3].

[1] A titolo esemplificativo: il dovere di presentazione della Dichiarazione di Presenza cade sui cittadini provenienti da un Paese dell’Area Shengen che siano intenzionati a rimanere nella nostra Nazione per un breve lasso di tempo (complessivamente, inferiore a 90 giorni). Di contro, possono esimersi dal munirsene i cittadini stranieri che di tale area non fanno parte. Nei loro confronti, infatti, tal dovere si considera intrinsecamente onorato con il timbro, presso la Frontiera, del Documento di Viaggio o del Passaporto.

[2] Codesto step, in ogni caso, trova il suo perfezionamento soltanto nell’evenienza per la quale non sia stata già portata a termine registrazione alcuna ad opera delle predisposte Autorità di Frontiera.

[3] Fonti: vedasi, tra le altre: Declaration of presence | Welcome Office FVG ; ANUSCA – La dichiarazione di presenza per cittadini stranieri .