Introduzione e Definizione: al fine di poter essere distribuiti e venduti all’interno dell’Unione Europea (UE), taluni prodotti richiedono di essere accompagnati dalla cosiddetta “Marcatura CE”. È, infatti, attraverso questo strumento che il soggetto fabbricante di tale prodotto può effettivamente dimostrare che il medesimo è stato messo a punto soddisfacendo dati requisiti; i requisiti (e gli standard di sicurezza) che gli permettono, e gli permetteranno, di essere liberamente commercializzato nello Spazio Comunitario. Il tutto, a prescindere dal luogo preciso, di questo Spazio, nel quale il bene de quo viene assemblato.
Obbligo di Marcatura CE: l’obbligo di “Marcatura CE” viene specificatamente previsto soltanto rispetto ai prodotti che, alla lettera di peculiari Regolamenti e Direttive dell’Unione Europea, vengono individuati e vengono considerati (alla luce di loro caratteristiche precise) bisognosi di essere sottoposti alla “Procedura di Marchio”[1]. Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si annoverano: i giocattoli, i giochi pirotecnici, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi medici e diagnostici, le attrezzature di pesatura o di misura[2]. Tuttavia, interessante è notare che, in ogni caso e a prescindere, in capo ai prodotti per i quali la Normativa Comunitaria ad hoc non prevede l’applicazione del “Marchio CE”, seppur di carattere più generale, viene applicata una disciplina. Una disciplina che, comunque, garantisce (davanti ai consumatori) un preciso margine di sicurezza e di garanzia quanto all’utilizzo e alla messa in commercio dei beni de quibus.
Marchio CE e responsabilità: la responsabilità circa la corretta apposizione del “Marchio CE”, nonché del raggiungimento ogni requisito occorrendo e legato alla applicazione della marcatura ivi considerata, è di colui che fabbrica un prodotto. In questa prospettiva, non risulta produttore soltanto la persona che assembla direttamente i prodotti, ma anche quella che ne chiede, per suo conto, la fabbricazione ad un terzo e, successivamente, però, ne promuove la vendita servendosi del proprio nome o del proprio marchio di fabbrica. Conseguentemente, il fabbricante diviene responsabile della conformità completa del prodotto (considerato nella sua interezza), compresi i meccanismi, i sistemi e le componenti la cui produzione risulta essere (o essere stata) curata da altri.
[1] Per esempio, senza pretesa alcuna di esaustività, a questo riguardo, fra gli altri, si vorrebbero citare: la Direttiva Macchine (2006/42/CE), o il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 che la sostituirà, e il Regolamento (UE) 305/2011 per i prodotti da costruzione.
[2] Vedasi in argomento questa fonte: Marcatura CE – ottenere il certificato, requisiti UE – Your Europe .
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