Con la sentenza n. 31244/2025 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, con particolar riguardo a quelle che comminano i cd. danni punitivi. La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto la compatibilità con l’ordine pubblico italiano di una sentenza californiana che applicava, nell’ambito di un’azione di responsabilità contro gli amministratori di una società in fallimento, l’istituto dei punitive damages.
Quanto all’oggetto della vertenza su cui si è pronunciata la Cassazione, per punitive damages si intende quella forma di risarcimento avente natura sanzionatoria, tipica degli ordinamenti di Common Law, in forza della quale il danneggiante viene condannato al pagamento di una somma superiore al danno effettivo, con la finalità di punirlo e scoraggiarlo dalla commissione di ulteriori condotte illecite. Una prima parziale compatibilità con l’ordinamento italiano era già stata riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 16601/2017, che ne aveva escluso la contrarietà aprioristica all’ordine pubblico. Con l’ultima sentenza, la Cassazione ha precisato che la responsabilità civile italiana non ha solo funzione compensativa, ma può avere anche funzione deterrente e sanzionatoria.[1]
È utile ricordare che in Italia il riconoscimento di una sentenza straniera extra Ue non è sempre automatico. Quando la stessa è oggetto di contestazione, è necessario ottenerne, tramite professionisti qualificati, l’exequatur nell’ambito di un giudizio di delibazione avanti la competente Corte d’appello. I requisiti generali per il riconoscimento di una sentenza straniera sono disciplinati dagli art. 64 ss. della Legge n. 218/1995 e contemplano, tra gli altri[2], la verifica della compatibilità della sentenza con l’ordine pubblico italiano che rappresenta il controllo certamente più delicato.
Nella particolare ipotesi di condanna ai danni punitivi, il Giudice sarà chiamato a valutare la sussistenza della tipicità ovvero l’esistenza di una chiara previsione normativa, della prevedibilità della pena e della proporzionalità tra il danno liquidato e l’illecito commesso.
Per stabilire se la condanna straniera ai punitive damages sia proporzionata, la Corte di Cassazione richiede di valutare gli effetti concreti della sanzione. Gli elementi di cui tener conto sono, ad esempio, il rapporto tra i compensatory damages (i soldi per riparare il danno reale) e i punitive damages (la sanzione aggiuntiva), la gravità della condotta illecita, l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e la natura dei diritti violati[3]. Si consideri che in alcuni sistemi di Common Law, la sanzione si calcola anche in base al patrimonio per garantire un reale effetto sanzionatorio e deterrente.
Il Giudice italiano, pertanto, dovrà verificare che, pur nel rispetto dell’ordinamento straniero, la condanna estera rispetti un equilibrio complessivo, senza trasformarsi in una pena patrimoniale totalmente irragionevole.
[1] La SC sottolinea l’esistenza nel nostro ordinamento di norme aventi latu sensu funzione punitiva (citando a mero titolo esemplificativo l’art. 96 co.3 c.p.c., l’art. 473 bis n. 39 c.p.c., l’art. 614 bis c.p.c.), e precisa che, qualora una vertenza del medesimo tenore fosse sottoposta ad un Giudice in Italia “il risarcimento del danno … non sarebbe limitato alla restituzione della somma sottratta, ma si terrebbe conto anche delle occasioni di guadagno che l’impresa avrebbe potuto conseguire con l’impiego della somma, dell’incidenza che la mancata disponibilità di quella somma ha comportato nel dissesto finanziario, e della lesione dell’immagine e della reputazione”.
[2] L’art. 64 ss L. 218/1995 prevede in ogni caso l’indagine circa la sussistenza di taluni requisiti, vale a dire: la competenza del giudice straniero che ha pronunciato la sentenza, il rispetto del principio del contraddittorio, la definitività della sentenza secondo il sistema giuridico straniero di riferimento, l’assenza di conflitto con altre sentenze italiane e l’assenza di pendenze di altri giudizi (vertenti tra le medesime parti e sul medesimo oggetto).
[3] Se sono stati violati diritti fondamentali della persona (come la salute o la vita), il limite di proporzionalità tollerato è più alto rispetto a violazioni di natura solo commerciale o patrimoniale.
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