Introduzione “Quello attuale è un contesto nel quale, tanto livello etico che a livello sociale, si attribuisce particolare importanza alla figura del “Minore Straniero Non Accompagnato”. Si fa forte l’esigenza che, tanto dal punto di vista giuridico che da quello educativo, al “Minore Straniero Non Accompagnato” venga conferita la maggior tutela nel momento in cui egli, da solo, fa ingresso in un territorio che non coincide con quello del suo Paese di Origine. E proprio nella protezione che gli si intende accordare, viene intravisto uno degli strumenti per eccellenza attraverso il quale contribuire ad abbattere fenomeni negativi quali la delinquenza giovanile e l’abbandono di persone non ancora pienamente capaci di badare a se stesse”. Durante lo scorso mese di Novembre, attraverso un suo contributo del quale riportiamo in corsivo un piccolo tratto[1], la realtà professionale International Routes Of Law si è occupata della figura del Minore Non Accompagnato; il tutto, facendo riferimento ad un caso concreto nell’ambito del quale la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) si è trovata a condannare lo Stato italiano per la violazione degli Articoli 8 e 3 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU)[2] Oggi, invece, ancora legata allo stesso tema, l’intenzione è quella di fare un punto sintetico su un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica; per l’esattezza, il Decreto Presidenziale n. 191 del 4 Ottobre 2022 il quale è entrato in vigore il 28 Dicembre del medesimo anno.
I contenuti del Decreto de quo Il testo normativo oggetto della analisi che qui si occupa interviene a modificare il Regolamento di Attuazione associato al Testo Unico dell’Immigrazione (TUI) nella parte che riguarda i permessi di soggiorno rilasciati in favore dei minori chiarendo, tra l’altro, le dinamiche della loro possibile conversione nel momento in cui i soggetti che ne risultano destinatari raggiungono la maggiore età. Interessante è notare come nel testo considerato, per esempio, venga puntualizzato che il permesso di soggiorno, a titolo di richiesta di Asilo Politico, che sia rilasciato ad un Minore Non Accompagnato, si presti ad essere convertito (nell’evenienza di diniego della Protezione Internazionale) anche dopo il raggiungimento dell’età adulta. A livello procedurale, quando ritenuta opportuna, la richiesta di tale conversione deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale; inoltre, la stessa istanza si presta ad essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con il quale non viene concessa la sospensione dell’atto impugnato o (questa la terza opzione) entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto. È contemplato pure il rilascio di un permesso di soggiorno al Minore Non Accompagnato nell’ipotesi in cui il competente Tribunale per i Minorenni disponga l’affidamento in prova ai Servizi Sociali; tuttavia, la durata di questo titolo non può espandersi oltre il compimento del ventunesimo anno di vita da parte di chi lo riceve. Infine, il Decreto Presidenziale n. 191\2022 vuole che, quanto alla gestione dei Minori non Accompagnati, taluni compiti vengano direttamente assegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[3].
[1] Si veda: https://www.irol.eu/i-minori-non-accompagnati-e-la-condanna-dellitalia-da-parte-della-cedu/
[2] La situazione alla quale ci si riferisce nelle righe sopra è la seguente: 21.07.2022; Application No. 5797\2017. Circa questo dossier, all’Italia è stato ordinato il risarcimento dei danni nei confronti di un minore straniero. Quest’ultimo, di nazionalità gambiana ed entrato in Italia nel 2016, aveva soltanto 17 anni. Tuttavia, per effetto di svariati test di verifica in parte non precisi e in parte obsoleti, le preposte autorità nazionali valutavano ( in netto contrasto con quanto dichiarato dal soggetto interessato) di trovarsi di fronte ad un ragazzo già diciottenne. Questo faceva sì che lo stesso fosse condotto in un centro di accoglienza per individui adulti e che, nel contempo, in suo favore non venisse nominato un Tutore Legale chiamato a promuovere il suo benessere in ogni direzione occorrenda.
[3] Si veda tra gli altri: Minori stranieri non accompagnati: in vigore il nuovo decreto sui permessi di soggiorno – Marina Castellaneta
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