Recentemente la Corte di Cassazione è tornata nuovamente ad interrogarsi sulla valenza delle clausole Incoterms, in specifico la clausola ‘Ex Works’, all’interno dei contratti internazionali, (ExW), anche in termini di giurisdizione.

Che cosa sono gli Incoterms (International Commercial Terms)? Si tratta di usi commerciali diffusi e consolidati nel commercio internazionale che vengono utilizzati negli scambi commerciali per individuare il luogo della consegna della merce, con importanti ripercussioni su vari elementi del contratto quali: la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce,  il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore e, non ultimo, la giurisdizione, nei termini che di seguito andremo ad illustrare

La loro funzione, dunque, è quella di agevolare gli scambi commerciali, stabilendo chiaramente le obbligazioni delle parti di un contratto di vendita, soprattutto nei casi in cui esse siano stabilite in Paesi diversi, riducendo il rischio di complicazioni legali.

In particolare, la clausola ‘Ex Works’ (ExW), che è certamente quella utilizzata con maggiore frequenza dai venditori italiani, prevede che la consegna del bene avvenga presso la sede della società produttrice/venditrice e che l’acquirente ritiri i beni presso la stessa. Oggetto di opinioni discordanti è se l’inserimento di tale clausola all’interno di un contratto o nei documenti contrattuali (vale a dire ordini o documenti di trasporto) sia di per sé sufficiente  ad indicare con chiarezza il luogo di consegna della merce, ai fini del radicamento della giurisdizione

Il caso Due aziende, una produttrice italiana e un’acquirente francese, sottoscrivevano un contratto di compravendita internazionale di beni. Tale contratto specificava come la consegna dovesse avvenire ‘Ex Works’ ossia mediante ritiro dei colli presso il magazzino della società italiana. A seguito di un mancato pagamento da parte dell’acquirente, la società italiana agiva in via monitoria avanti il Giudice italiano nei confronti della società acquirente; quest’ultima opponeva il decreto ingiuntivo lamentando, tra le altre cose, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, ai sensi degli artt. 4 comma I e 7 n. 1 lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012.

Il Tribunale, all’esito del processo, accoglieva l’eccezione dell’attrice opponente e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

La vicenda approdava avanti la Corte d’Appello che, confermava la sentenza di I° grado. Secondo il Giudice del riesame, anche volendo ritenere che la clausola Incoterm “EXW  fosse stata pattuita tra le parti, dalla clausola stessa non era possibile individuare un incontro di volontà chiaro ed inequivoco e, pertanto, non era ravvisabile una pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce, ai fini del radicamento della giurisdizione.

Il contrasto tra sezioni della Cassazione e il rinvio alle Sezioni Unite –

La società italiana, soccombente in entrambi i gradi di merito, decideva di agire in Cassazione. La Prima Sezione della Corte, alla luce dei precedenti orientamenti discordanti, riteneva necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, la quale, con la sentenza pronunciata a sezioni unite in data 02/05/2023 n.11346, ha statuito il seguente principio di diritto:

la giurisdizione va devoluta i sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), all’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms “Ex Works” (ExW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna.

Secondo i Giudici di legittimità, la circostanza che la clausola “Ex Works” fosse riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente che negli ordini provenienti dall’acquirente confermava che la clausola fosse stata specificamente pattuita tra le parti e, dunque, che la stessa fosse destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna.

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