Introduzione: Quello attuale è un contesto nel quale, tanto livello etico che a livello sociale, si attribuisce particolare importanza alla figura del “Minore Straniero Non Accompagnato”. Si fa forte l’esigenza che, tanto dal punto di vista giuridico che da quello educativo, al “Minore Straniero Non Accompagnato” venga conferita la maggior tutela nel momento in cui egli, da solo, fa ingresso in un territorio che non coincide con quello del suo Paese di Origine. E proprio nella protezione che gli si intende accordare, viene intravisto uno degli strumenti per eccellenza attraverso il quale contribuire ad abbattere fenomeni negativi quali la delinquenza giovanile e l’abbandono di persone non ancora pienamente capaci di badare a se stesse.

Il caso: Del tema dei Minori Stranieri Non Accompagnati, tratta una Sentenza che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha emesso sul finire dello scorso mese di Luglio (21.07.2022; Application No. 5797\2017)[1]. Nel caso concreto di specie,  lo Stato italiano è stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di un minore straniero. Quest’ultimo, di nazionalità gambiana ed entrato in Italia nel 2016, aveva soltanto 17 anni. Tuttavia, per effetto di svariati test di verifica in parte non precisi e in parte obsoleti, le proposte autorità nazionali valutavano ( in netto contrasto con quanto dichiarato dal soggetto interessato) di trovarsi di fronte ad un ragazzo già diciottenne. Questo faceva sì che lo stesso fosse condotto in un centro di accoglienza per individui adulti e che, nel contempo, in suo favore non venisse nominato un Tutore Legale chiamato a promuovere il suo benessere in ogni direzione occorrenda. In questa maniera, non soltanto si impediva che il minorenne de quo potesse farsi coadiuvare da qualcuno in grado di supportarlo e di  prendere alcune decisioni essenziali per lui; in aggiunta, collocandolo in una struttura che,  a fronte della situazione concreta, si rivelava caratterizzata da sovraffollamento, condizioni igieniche scarse ed episodi di aggressività, si  lasciava che il ragazzino incontrasse un ambiente non favorevole al suo sviluppo armonico sul piano fisico e su quello psichico-emotivo. All’inizio dell’anno 2017, taluni Avvocati venivano a conoscenza di quanto sin qui descritto e, preoccupati per la salvaguardia del Superiore Interesse[2] riconducibile in capo al loro assistito non ancora maggiorenne, decidevano di interpellare i  Giudici di Strasburgo. Il tutto, avveniva ai sensi dell’Articolo 13 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo[3]. Nel contempo, grazie all’applicazione di misure aventi natura cautelare, il protagonista di  codesta vicenda veniva accolto in un istituto specificatamente destinato alla cura, nonché alla custodia, di bambini e di adolescenti.

Le determinazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Investita del dovere di approfondire, de facto e de jure, la cornice portata alla sua attenzione e disegnata come in questo elaborato, la CEDU evidenziava la violazione degli Articoli 8 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo[4].

05.11.2022        Avvocato Sandra Cherubini

[1] Fonte: La CEDU condanna l’Italia per le condizioni di accoglienza di un MSNA – Asgi

[2] Art 3 Convenzione Onu per i Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza (20.11.1989) : In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
1. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
2. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

[3] L’Articolo 13 CEDU, così recita: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

[4] L’Articolo 3 della CEDU così recita: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Così, invece, recita il suo Articolo 8: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.