Continuando il discorso già iniziato nel precedente contributo “Disabilità e impresa: il sistema delle quote”, che dava conto del sistema delle quote nel panorama internazionale, in questa sede pare opportuno offrire un focus sul sistema italiano.
La disciplina che regola il diritto al lavoro dei disabili in Italia è la legge n. 68 del 1999.
I beneficiari
L’art. 1 in primo luogo definisce l’ambito di applicazione della legge, che riguarda :
- Persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% e gli invalidi che percepiscono pensione di invalidità;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio.
L’accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della L.104 del 1992.
Rispetto alla quota obbligatoria, non è prevista né alcuna disposizione che preveda la possibilità che le persone con certi livelli o tipi di disabilità possano essere conteggiati il doppio e il triplo in termini di quota né alcuna previsione specifica inerente alle donne con disabilità[1].
Livello della quota richiesta
All’art.3, in materia di quote di riserva, si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere i lavoratori di cui all’art.1 nella seguente misura
- 7% per le aziende con più di 50 dipendenti
- 2 lavoratori per le aziende che occupano tra i 36 e 50 dipendenti
- 1 lavoratore per le aziende che occupano da 15 a 35
La previsione della soglia minima di 15 dipendenti si pone in linea con quanto previsto nella maggior parte degli altri Stati[2] che adotta il sistema delle quote.
Sono computati ai fini della copertura della quota di riserva tutti i lavoratori[3] assunti con contratto di lavoro subordinato e i lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro.
Sono esclusi dalla quota obbligatoria i datori di lavoro dei seguenti settori:
- il settore aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante
- il settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto
- il settore degli impianti a fune in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità nell’attività di trasporto
- il settore dell’autotrasporto per quanto riguarda il personale viaggiante
Possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro ed enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, su presentazione di apposita domanda adeguatamente motivata all’ente competente. I predetti datori di lavoro dovranno versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 % al 24% su base annua. La disciplina degli esoneri parziali è contenuta nel D.M. 357 del 2000.
Incentivi
Gli incentivi alle assunzioni di cui all’art 13, erogati dall’INPS, si riassumo secondo la tabella seguente:
| Natura disabilità | Percentuale disabilità | Tipologia contrattuale | Misura dell’incentivo | Durata dell’incentivo |
| Fisica | Superiore al 79% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi |
| Compresa tra il 67% e il 79% |
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | |
| Intellettiva o psichica | Superiore al 45% | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi |
| Assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi | 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali | Per tutta la durata del contratto |
L’incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attingendo alle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nella misura in cui risultino sufficienti.
È interessante rilevare che l’incentivo viene riconosciuto anche alle aziende non soggette all’obbligo di assunzione che ne facciano domanda.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14, le Regioni, mediante il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, erogano contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 % e per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro nonché ogni altra provvidenza sotto forma di incentivo all’assunzione o finanziamento di diverso tipo, che possono differire da Regione a Regione.
Misure in caso di mancato rispetto della quota
La legge prevede delle misure sanzionatorie, a garanzia del rispetto della normativa in esame, destinate al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art.15).
In primo luogo, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 635,11 per il ritardato invio agli uffici competenti del prospetto informativo[4] ai cui sono tenuti i datori di lavoro in virtù dell’obbligo di assunzione che li riguarda. La somma viene maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
In secondo luogo, è previsto che il datore di lavoro, trascorsi 60 gg dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota obbligatoria, sia tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di € 30,64 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Per la violazione dell’obbligo di assumere disabili, si applica, inoltre, la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, che prevede la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
[1] Si sottolinea questo dato per evidenziare la differenza rispetto ad altri Stati in relazione ad alcuni profili considerati nello studio dell’ILO Promoting Employment Opportunities for People with Disabilities: Quota Schemes (Vol. 1), 2019, già citato nel precedente contributo, che si riferisce al sistema quota adottato circa in 100 Stati,
[2] Lo studio dell’ILO precitato individua in media nel numero di 20 lavoratori la soglia minima. La percentuale della quota richiesta in Italia varia a seconda del numero dei dipendenti, così come accade in un quinto degli Stati presi in considerazione nel predetto studio.
[3] Rientrano i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i centralinisti telefonici non vedenti, i terapisti della riabilitazione non vedenti.
[4] Nel prospetto informativo devo essere indicati il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i predetti lavoratori
Scrivi un commento