Indice

Si prosegue con questo contributo il discorso iniziato poche settimane fa con la panoramica offerta sull’adozione internazionale dalla collega Avv. Sandra Cherubini, proponendo un approfondimento sul ruolo del cd. ente autorizzato nella predetta procedura.

Cosa si intende per ente autorizzato?

Riprendendo le fila del discorso, coloro che decidono di adottare un bambino straniero nel suo Paese di origine devono, entro un anno dall’ottenimento del decreto di idoneità da parte del Tribunale dei Minorenni, dare incarico ad un ente autorizzato che curi lo svolgimento delle procedure necessarie per realizzare l’adozione.
L’ente autorizzato è un organismo, senza scopo di lucro, con sede legale in Italia, che deve essere appunto autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali, che ne ha costituito un albo, e che dispone di sedi estere atte a seguire la procedura di adozione nel Paese di origine del bambino.

Quali sono i compiti dell’ente autorizzato?

I compiti dell’ente autorizzato si possono sintetizzare come segue:

  • informare e formare i futuri genitori adottivi sul percorso dell’adozione internazionale ed affiancarli in tutte le fasi sia all’estero che al rientro in Italia;
  • svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese straniero, intrattenendo i rapporti diretti con le stesse;
  • curare i rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali, richiedendo l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia, una volta completata la procedure nello Stato straniero.

L’ente autorizzato è responsabile della buona riuscita dell’adozione?

Il conferimento dell’incarico è momento delicato non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista giuridico, in quanto implica la nascita di obblighi giuridici reciprochi a carico delle parti.
A fronte dei compiti pocanzi esplicitati di cui deve farsi carico l’ente autorizzato, i futuri genitori devono assolvere ad un’obbligazione di pagamento per spese generali di formazione e accompagnamento.
Una sentenza interessante del Tribunale di Roma (Sez. XIII, Sent., 14-02-2020) di quest’anno ha statuito che nel caso di fallimento dell’adozione dovuto alla mancata realizzazione dell’intesa emotiva tra il piccolo e i coniugi, quest’ultimi, qualora decidano di risolvere il contratto con l’ente, non possono addossare la responsabilità allo stesso e chiedere la restituzione delle somme pagate.
Il Tribunale di Roma precisa, infatti, che quella dell’ente autorizzato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, dipendendo il buon esito della procedura non solo da fattori oggettivi, ma anche da fattori soggettivi come la sensibilità degli adottanti e dell’adottando e imponderabili, in quanto parte della procedura viene gestita dalle autorità del Paese di origine del bambino secondo la legge che vi opera.