Introduzione: Il 20 Novembre di quest’anno è caduto l’anniversario dell’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale ONU, della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  Tra i 54 disposti che la compongono, il suo Articolo n. 5 sancisce il diritto fondamentale del minore di essere aiutato e consigliato da parte dei suoi genitori e della sua famiglia. La centralità che questa Fonte del Diritto Internazionale riconosce al nucleo familiare quale sede principale di crescita e di sviluppo armonici di un fanciullo o di un adolescente, offre spunto all’autore di queste righe per dedicarsi ad intessere una panoramica generale circa l’istituto dell’Adozione Internazionale.

Background normativo: Lo strumento per eccellenza che, in dimensione sovranazionale, disciplina l’Adozione Internazionale è la Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in Materia di Adozione. Il Trattato de quo è stato adottato dalla Conferenza di Diritto Internazionale dell’Aja nel 1993 ed è entrato in vigore nel 1995. Attualmente, nel suo alveo, si contano 103 Stati contraenti; questo numero è comprensivo tanto delle Nazioni che hanno già provveduto alla sua ratifica quanto di quelle che ancora si stanno preparando a compiere codesto passo[1]. Strutturata in 48 Articoli, la Convenzione oggetto di questo elaborato si pone, quale principale obiettivo, quello di offrire garanzie essenziali (fissate nel rispetto della Cultura, dei Costumi e delle tradizioni giuridiche coinvolgenti ogni Paese aderente) finalizzate a far sì che il meccanismo di passaggio infra-nazionale di un minore dalla famiglia di origine a quella adottante scongiuri il verificarsi di taluni fenomeni. Fenomeni, condannabili eticamente e legalmente, quali la sottrazione, la vendita o la tratta. Il tutto, puntando alla elaborazione di un Sistema di Cooperazione costante fra i territori il quale, prima di tutto, sappia puntare alla tutela e alla promozione del “Superiore Interesse del Minore”.

La definizione di Adozione Internazionale e i suoi attori primari: Per “Adozione Internazionale” si intende l’adozione di un bambino straniero. Essa si ufficializza e si perfeziona grazie ad un provvedimento emesso da un Giudice operante nel Paese di origine del minore interessato; tale Giudice agisce osservando il contesto normativo che, in quello Stato, accompagna l’Istituto dell’Adozione in prospettiva nazionale. Trattasi di una dinamica complessa destinata a coinvolgere più soggetti che, seppur operando all’interno di Nazioni differenti, detengono un ruolo non sacrificabile in relazione all’iter del quale ivi si discute. Così, accanto ad operatori che si muovono nella Nazione di appartenenza del fanciullo protagonista di questo processo, da una diversa parte del Mondo, altri organismi specializzati si adoperano; si muovono per verificare che la famiglia adottante racchiuda in sé tutte le caratteristiche, classificate ex lege, per essere ritenuta idonea ad accogliere, fra le sue fila, un nuovo componente. Un componente non adulto, dotato di una psico-emotività peculiare e originario di una terra lontana; una terra identificata da una propria lingua e da un proprio bagaglio di caratteristiche culturali.

Le fasi dell’Adozione Internazionale nello Stato italiano: quando il nucleo familiare che aspira ad intraprendere la strada dell’Adozione Internazionale risiede in Italia, l’Organo Centrale che vigila affinché, lungo questo sentiero, i passaggi occorrenti avvengano regolarmente (e alla lettera della  Convenzione sopra richiamata) è la Commissione per le Adozioni Internazionali. I requisiti di accesso alla possibilità di adottare un minore straniero sono identici a quelli contemplati dall’Articolo n. 6 della Legge domestica 184\1983, successivamente modificata dalla Legge 149\2001, riguardante l’Affido e l’Adozione dei Minori[2]. Le persone dotate delle caratteristiche ritenute necessarie possono inoltrare la loro Dichiarazione di disponibilità all’Adozione Internazionale presso il Tribunale dei Minori competente per luogo ove le stesse detengono la loro residenza[3]. Coadiuvato dagli Enti Territoriali e dai Servizi Sociali corrispondenti, il Tribunale Minorile indaga in merito ai richiedenti, alla loro storia personale e al loro contesto sociale o esistenziale di provenienza. In virtù della risultanza data da questa analisi trasversale, il Giudice italiano adito può predisporre un Decreto di idoneità all’Adozione Internazionale; tuttavia, egli, al contrario, può altresì emettere un Decreto che sancisce l’inidoneità in capo agli individui sottoposti ad esame. In caso favorevole, entro un anno dall’ottenimento di riscontro, i destinatari di codesto verdetto positivo sono tenuti a rivolgersi obbligatoriamente ad uno degli Enti preposti ed autorizzati rigorosamente dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. L’Ente incaricato, da questo momento in poi, è chiamato ad offrire assistenza e sostegno, in tutti i frangenti configurabili, sino al momento di epilogo dell’intera pratica. Tra gli altri, i compiti dell’Ente sono anche quello di trasmettere i dati ricollegabili al fanciullo, nonché il  Provvedimento di Adozione predisposto dall’Autorità Giudiziaria straniera. Codesta  trasmissione documentale è resa in favore della Commissione per le Adozioni Internazionali; la medesima, dopo essersi accertata della perenne osservanza della Convenzione dell’Aja verso il raggiungimento di ogni tappa messa a segno nella situazione concreta presentatale, autorizza il  bambino a fare ingresso  sul suolo italiano.  In seguito, affrontato costruttivamente un periodo di affidamento, il Tribunale dei Minori emette l’ordine di trascrizione del Provvedimento di Adozione appena richiamato negli appositi registri dello Stato Civile[4].

[1]  Nel nostro stivale la Ratifica della Convenzione ha avuto luogo per tramite della Legge n. 476 del 1998.

[2] A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in base a questa Legge si stabiliscono, fra gli altri, i requisiti riguardanti la differenza di età che deve sussistere tra l’adottante e l’adottato, oppure lo stato civile che viene richiesto a coloro i quali intendono inoltrare la domanda di Adozione Internazionale.

[3] Quanto alla casistica di cittadini italiani residenti all’estero, il Tribunale dei Minori da interpellarsi è quello del distretto nel quale è inglobato l’ultimo luogo di residenza in Italia; in mancanza, la competenza investe direttamente al Tribunale di Roma.

[4] Stavolta, il Tribunale Minorile che è incaricato di attivarsi è quello competente per il luogo di residenza degli adottanti   quando avviene l’ingresso del minore nella nostra Penisola. Tale Tribunale non per forza deve combaciare con quello che, antecedentemente, si è preoccupato di pronunciare l’idoneità degli istanti a fronte dell’Adozione Internazionale.