La sospensione di una domanda di Cittadinanza Italiana è un Provvedimento (proveniente dal Ministero dell’Interno) che interrompe temporaneamente il conteggio dei termini temporali di conclusione del Procedimento mediante il quale lo status di cittadino viene concesso a chi ne fa richiesta.
In questo caso specifico, prima di eventualmente pronunciarsi verso un rifiuto definitivo, l’Amministrazione competente (ai sensi della Legge 241\1990, Art. 10 Bis) invia una comunicazione dei motivi (di natura ostativa) che, almeno al momento, impediscono il totale accoglimento dell’Istanza sottoposta al suo vaglio.
Tale comunicazione (che, più tecnicamente, si identifica in un Preavviso di Rigetto) può diventare, ed effettivamente diviene, oggetto di contraddittorio attivo tra le Parti interessate. Infatti, la Legge appena sopra richiamata obbliga l’Organo Procedente ad esplicitare le ragioni tutte per le quali il medesimo intende bocciare il fascicolo sottoposto alla sua attenzione.
L’avente diritto, di contro, può presentare documenti ed argomentazioni (de jure e de facto) utili a dimostrare la favorevole fondatezza della sua posizione. Da qui, del resto, cominciano a decorrere 10 giorni (che, a dire il vero, hanno portata indicativa e non perentoria) entro i quali, nella forma dell’ “Autotutela”, è possibile offrire in conoscenza una Memoria Difensiva.
I fattori in virtù dei quali il Ministero dell’Interno (ed il suo Dipartimento dedicato alle Libertà Civili e all’Immigrazione) può valutare di sospendere una Domanda di Cittadinanza possono essere molteplici. In questa sede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vorremmo ricordare: 1) la carenza documentale (per esempio, l’assenza di un Atto Notorio in sostituzione di un Certificato di Nascita appartenente ad un Richiedente Asilo); 2) la presenza, a carico dell’Istante, di Notizie di Reato, Procedimenti in corso o Provvedimenti passati in giudicato che descrivono la situazione nella quale (nell’ottica del Diritto Penale o della Procedura Penale) egli versa.
Interessante è notare come, presentando la Memoria Difensiva de qua, sia importante da un lato rendere (provandoli) dati ed informazioni capaci di confutare oggettivamente, elemento dopo elemento, l’orientamento negativo attualmente mantenuto dal Ministero incaricato; d’altro lato, contemporaneamente, diventa altresì utile (per quanto possibile) dare atto del grado di integrazione, nel tessuto socio-culturale di riferimento, dell’individuo che ha inoltrato la Domanda di Cittadinanza.
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