Ancora una volta, a distanza di poche settimane dal caso Ryainair e Wizzair, si torna a parlare del comportamento delle compagnie aeree in tema di fissazione di tariffe passeggeri, questa volta, con esiti positivi per le stesse
Le compagnie aeree possono, infatti, esprimere tariffe aeree passeggeri per voli intracomunitari anche in valuta locale purché abbia corso legale in uno Stato Membro UE che sia luogo di partenza o di arrivo del volo in questione.
Questa è la conclusione derivante dalla lettura della sentenza del 15.11.2018 della Corte di Giustizia nella causa C‑330/17, pronunciatasi in via pregiudiziale sulla domanda presentata dalla Corte federale di Giustizia nell’ambito della controversia promossa dall’Associazione dei Consumatori del Land Baden-Wuttemberg (Germania) nei confronti della Germanwings Gmbf, affinché quest’ultima cessase la pratica di indicare sulla pagina internet www.Germanwings.de le tariffe dei voli esclusivamente in sterline per i voli con partenza da Londra. La domanda era stata accolta in primo grado e rigettata in secondo grado.
La pronuncia della Corte europea verte sull’interpretazione dell’art. 2, punto 18 del Reg. (CE) n. 1008/2008 che definisce cosa si intende per “tariffe aeree passeggeri”, prevedendo espressamente che il prezzo possa essere espresso “in euro o in valuta locale” e dell’art. 23, par. 1, dello stesso Reg. che regola l’indicazione dei prezzi delle tariffe aeree, prevedendo che i vettori aerei debbano sempre indicare il prezzo finale da pagare, che include le tariffe stesse.
L’interpretazione fornita della Corte si fonda sui seguenti passaggi.
Manca nelle disposizioni normative una precisazione sulla valuta locale da indicare, in caso di non indicazione in euro.
Per l’interpretazione della normativa, si devono quindi prendere in considerazioni gli obbiettivi e la genesi della stessa.
Gli obbiettivi sono da ricondurre alla garanzia della trasparenza dei prezzi che devono essere indicati in tutti i suoi elementi, tariffe comprese, in modo da consentire una più sana concorrenza tra i vettori aerei e un’efficace comparabilità di prezzi proposti dai diversi vettori, che può esser garantita solo delimitando la scelta di stabilire la valuta in cui indicare le tariffe.
Per quanto attiene alla genesi, l’euro è da considerarsi la valuta di riferimento in grado di consentire l migliore comparabilità dei prezzi e non è ammissibile che i vettori aerei, scegliendo una valuta diversa dell’euro, la mettano in discussione, ostacolando il confronto tra prezzi.
Secondo la Corte, l’efficace comparabilità è agevolata qualora “ i vettori aerei indicassero le tariffe aeree passeggeri in una valuta locale obbiettivamente collegata al servizio preposto”e che si considera tale quella “avente corso legale nello Stato Membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo”in quanto considerati i luoghi di fornitura principale dei servizi aerei.
Ne consegue che il combinato disposto degli art. 23 , par. 2, e art. 18, punto 1, del reg. (CE) n. 1008/2008 deve essere interpretato nel senso che”nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione”.
Quindi, seguendo le conclusioni della Corte di Giustizia, nella controversia de qua, la GermanWings, pur avendo sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale, avendo offerto in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza si trova nel Regno Unito, nel quale ha corso legale la sterlina, poteva ben indicare le tariffe in sterlina.
19.11.2018 Avv. Veronica Gaffuri
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