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A partire dagli anni Novanta, si è assistito al diffondersi di pratiche di delocalizzazione nel settore della produzione di abbigliamento e calzature, che hanno fatto emergere il problema del lavoro forzato e minorile, e nei settori petrolifero, gasiero, minerario e alimentare, che hanno spesso comportato lo sfollamento delle comunità indigene senza consultazioni o risarcimenti adeguati.
Prospettiva internazionale
Al fine di garantire la responsabilità delle imprese rispetto ai danni derivanti da violazione dei diritti umani e degrado ambientale, quando le catene del valore si estendono in Paesi caratterizzati da sistemi giuridici o meccanismi di applicazione della legge deboli, nel 2011 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nell’ambito del quadro “Proteggere, rispettare e riparare”[1] promosso nel 2008, ha approvato i “principi guida su imprese e diritti umani” (UNGP).
Tali principi, che costituiscono la prima norma mondiale in materia di “dovuta diligenza”, hanno fornito un quadro non vincolante per il rispetto dei diritti umani rivolto alle imprese.
Ad essi sono seguiti altri interventi legislativi in materia di “due diligence”, quali le raccomandazioni del 2011 e le linee generali del 2018 dell’OCSE, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL del 2017, il Global Compact delle Nazioni Unite del 2012 e l’iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall’UNICEF e Save the Children.
Tuttavia, gli attuali strumenti internazionali non hanno garantito alle vittime l’accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso, a causa della loro natura non giudiziaria e volontaria.
Prospettiva europea
Per sopperire all’inadeguatezza di una risposta basata sulla volontarietà, il Parlamento Europeo, con una risoluzione del 10.03.2021, denominata “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”, ha chiesto alla Commissione che presenti una proposta legislativa sull’obbligo di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, allegando la bozza di una direttiva.
Finalità della direttiva
Le finalità è duplice. In primo luogo, l’obbiettivo è che le imprese adempiano al loro dovere di rispettare diritti umani, l’ambiente e la buona governance, che non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali od effettivi sugli stessi attraverso le loro attività e che li prevengano e attenuino. In secondo luogo, la finalità è garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili e tenute a rispondere, in base al diritto nazionale, degli effetti negativi causate dalle stesse o cui contribuisco nella loro catena di valore[2] e che le vittime abbiano accesso ai mezzi di ricorso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applicherebbe non solo alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese ad alto rischio e quotate in borsa disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell’UE, ma anche a quelle disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono insediate sul territorio dell’Unione ma operino sul mercato interno.
Obblighi per le imprese
In base a tale normativa, le imprese dovranno impegnarsi, mediante una metodologia di monitoraggio, ad individuare e valutare la natura, il contesto e gli eventuali impatti negativi delle loro operazioni e rapporti d’affari.
Per le imprese che constatano di non provocare o contribuire ai predetti effetti negativi, sarà sufficiente pubblicare una dichiarazione in tal senso, includendo la propria valutazione dei rischi.
Le altre dovranno, invece, stabilire, attuare e rendere pubblica una strategia di dovuta diligenza, sottoposta a revisione almeno una volta all’anno, nella quale vengano specificati gli impatti potenziali o effettivi e si indichino le politiche atte a farli cessare, con il coinvolgimento dei portatori di interesse pertinenti.
Rimedi
Per quanto riguarda i rimedi al comportamento negligente delle imprese, sono previsti i seguenti strumenti:
- meccanismi per il trattamento dei reclami che consentono ai portatori di interesse di esprimere ragionevoli preoccupazioni in merito all’esistenza di uno dei citati impatti negativi e di avere tempestive risposte;
- processi di riparazione extragiudiziale, che possono consistere in compensazione finanziaria o non finanziaria, reintegro, scuse pubbliche, restituzione, riabilitazione o contributo alle indagini;
- previsione di sanzioni irrogabili dalle autorità nazionali competenti, responsabili di vigilare sull’applicazione della direttiva anche conducendo indagini e controlli;
- azione di responsabilità civile concernente un danno derivante da impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente.
Ci si attende che la Commissione Europea adotti una formale proposta legislativa il prossimo Giugno.
Poi, una volta entrata in vigore la direttiva, gli Stati Membri, inclusa l’Italia, dovranno conformarsi alla stessa, adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie entro una scadenza determinata.
La previsione di una disciplina uniforme vincolante a livello UE, seppur possa risultare stringente per le imprese, può essere anche considerata un vantaggio per le stesse in quanto consentirà loro di operare in condizioni di concorrenza eque, conferendo loro un vantaggio competitivo, data la richiesta crescente di imprese più etiche e sostenibili da parte della società.
[1] Il quadro di basa su tre pilastri: il dovere degli Stati di offrire protezione rispetto alle violazioni dei diritti umani commesse da parti terze, comprese le imprese, attraverso adeguate politiche, normative e decisioni giudiziarie; la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, vale a dire l’esercizio della dovuta diligenza per evitare la violazione dei diritti altrui e ovviare agli impatti negativi occasionati; e la garanzia che le vittime abbiano maggiormente accesso a vie di ricorso giudiziarie ed extragiudiziarie efficaci.
[2] Per catena di valore si intende tutte le attività, le operazioni, i rapporti d’affari e le catene di investimento di un’impresa, comprese le entità con le quali l’impresa intrattiene un rapporto d’affari diretto o indiretto, a monte e a valle, e che forniscono prodotti, parti di prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti o servizi dell’impresa stessa, o
ricevono prodotti o servizi dall’impresa.
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