In data 09.01.2019, lo Stato del Venezuela ha ufficialmente dato impulso alla procedura di attivazione del Meccanismo di Risoluzione delle Controversie funzionante in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)[1]. Tale esigenza è stata avvertita a seguito della circostanza che ha visto la Colombia, Nazione confinante, imporre restrizioni nei confronti delle importazioni di carburante che la coinvolgevano e che la coinvolgono. Restrizioni, queste ultime, che avrebbero inciso negativamente (o che non gioverebbero positivamente) sulla volontà venezuelana di consolidare le sue esportazioni, nel settore dei combustibili liquidi, anche in questo territorio.
Particolarmente, i funzionari e i governanti competenti per il Venezuela sono inclini a pensare che, a mezzo di talune politiche economiche da essa applicate, la Colombia starebbe seriamente violando (minacciandoli) alcuni dei principi essenziali nei quali si incardina il Sistema Multilaterale degli Scambi Commerciali Internazionali; Sistema che nel WTO (World Trade Organization)[2] trova la sua “casa” e la sua origine[3].
Soprattutto, la contestazione sollevata individua il suo oggetto in espedienti che, varati in Colombia a far tempo dal 2001, avrebbero, tra l’altro: 1) concesso, in favore della più grande compagnia petrolifera presente in Colombia (Ecopetrol SA) i diritti di monopolio sulla distribuzione di carburante nelle regioni di confine tra la terra venezuelana e la terra colombiana; 2) autorizzato espedienti atti a privilegiare gli operatori colombiani quanto alla erogazione, e all’offerta, di combustibile nei confronti delle aree frontaliere.
Abbracciando questa prospettiva, dunque, il Venezuela (che presso l’Organo investito della valutazione sul proprio reclamo ha già illustrato le sue osservazioni in materia) mette in evidenza una generale disapprovazione nei confronti della strategia colombiana de quo. Questi, in sintesi, i focus nei quali si concentra il suo disappunto:
– Il carburante venezuelano deve fare il suo ingresso in Colombia soltanto seguendo percorsi specifici indicati esplicitamente; percorsi che possono condurlo a destinazione solo in taluni luoghi, nonché in taluni momenti predefiniti.
– Il combustibile liquido venezuelano, una volta entrato in Colombia, deve essere inviato esclusivamente presso determinati punti di raccolta e presso determinati punti di stoccaggio.
– Il sopraddetto carburante deve essere gestito da distributori venezuelani che siano autorizzati all’uopo o, in ogni caso, da fornitori che siano riconosciuti come agenti preposti dal Ministero colombiano dell’Energia e delle Miniere.
– Il volume massimo di carburante liquido che può essere importato dal Venezuela è fissato dalla Divisione di Pianificazione Mineraria ed Energetica esistente in Colombia.
– I combustibili liquidi importati in Colombia avvalendosi del contributo di Paesi limitrofi differenti dal Venezuela non sarebbero (o non sono) soggetti alle stesse restrizioni adottate sulle importazioni provenienti dal Venezuela medesimo.
Ad oggi, le dinamiche che guidano le importazioni, e le esportazioni, di carburante su scala planetaria possiedono un peso cruciale. Ciò a seguito del ruolo (preponderante e irrinunciabile) che i combustibili detengono sulla vita industriale, sociale e relazionale tipica dell’epoca moderna. Per codesto motivo sarà certamente interessante e curioso (agli occhi di parecchi attori economico-commerciali impegnati a svariato titolo) stare progressivamente ad osservare come la disputa descritta in queste righe (adesso incorporata in uno stadio embrionale) andrà progressivamente articolandosi in tutti i possibili gradi di sviluppo che le opportune sedi istituzionali le concederanno[4].
[1] L’Organizzazione Mondiale del Commercio (al momento composta da 157 Paesi aderenti) è la realtà, di respiro “ sovrannazionale” alla quale è affidato l’obiettivo di regolarizzare, liberalizzandolo nel rispetto di istanze connesse al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, il commercio internazionale. Tale Organizzazione è stata istituita a Marrakesh nel 1994, dopo che si è avvertita la necessità di superare taluni punti deboli tipici del precedente Sistema delle Tariffe e degli Scambi Commerciali Internazionali. Codesto sistema per parte sua, si riportava al GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (1947).
[2] Le locuzioni “World Trade Organization” (WTO) ed “Organizzazione Mondiale del Commercio” (OMC) sono identiche ed equivalenti: la prima è espressione utilizzata nella lingua inglese; la seconda è, invece, usata nella lingua italiana.
[3] Il fulcro di tale sistema è il principio di “non discriminazione”. Esso incide, sul prodotto di importazione, a due livelli. Il primo livello riguarda il trattamento da concedersi a tal prodotto dalla fase in cui il medesimo fa il suo ingresso nella Nazione che lo importa; da questo punto di vista, la regola del “Trattamento Nazionale” impone che i beni e le merci importati ricevano lo stesso trattamento ( in punto, per esempio, di standard di sicurezza applicabili, regole di imballaggio, regole di trasporto, ecc.) concesso ai beni e alle merci aventi origine domestica. Il secondo livello, invece, interessa il trattamento concesso nei confronti del prodotto importato “ alla frontiera”; su questo versante, la regola della “ Nazione più Favorita” obbliga un Paese a riconoscere a ciascun Stato Membro, immediatamente e incondizionatamente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualunque altro Stato. A tale regola, pertanto, consegue che i vantaggi, i privilegi, i favori e/o le immunità concessi da una Nazione ad un’altra devono essere estesi a ciascun altro Stato Membro.
[4] Il processo di risoluzione delle controversie contemplato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio viene avviato quando uno Stato membro presenta a un altro una richiesta di consultazione in merito a una determinata questione. Tali consultazioni devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere la controversia, il Paese membro può chiedere la costituzione di un Panel, composto in generale di tre esperti indipendenti, per decidere sulla problematica. Le parti possono inoltre convenire spontaneamente di ricorrere ad altri metodi di risoluzione delle controversie, compresi i buoni uffici, la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato.
Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC da, inoltre, alle parti che partecipano a una procedura del Panel la possibilità di presentare appello. Quest’ultimo si limita tuttavia alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del Panel e alle interpretazioni giuridiche da esso elaborate. L’appello viene esaminato da un Organo d’Appello permanente composto da sette persone designate dall’Organo di Conciliazione (DSB) con un mandato di quattro anni. La relazione dell’Organo d’Appello viene accettata incondizionatamente dalle parti della controversia e adottata dall’Organo di Conciliazione, a meno che questo decida all’unanimità di non adottarla.
L’Organo di Conciliazione sorveglia l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate; le questioni in sospeso rimangono all’ordine del giorno delle sue riunioni finché non siano risolte. Sono altresì fissati termini per l’applicazione delle raccomandazioni formulate nelle relazioni dei Panel. Qualora una parte non sia in grado di ottemperare a tali raccomandazioni entro un periodo ragionevole, è tenuta ad avviare negoziati con la parte che sporge reclamo al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Nella ipotesi in cui i negoziati non giungano a buon fine, l’Organo di Conciliazione può autorizzare la parte che ha sporto reclamo a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi nei confronti dell’altra parte. La compensazione e la sospensione di concessioni rappresentano soltanto, tuttavia, soluzioni provvisorie e si applicano finché il membro interessato non mette in pratica le raccomandazioni dell’Organo di Conciliazione.
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