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La Cassazione, pronunciatasi a Sezione Unite in un caso di regolamento di giurisdizione,  con l’ord. 15891 del 17 maggio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il mancato pagamento di una fornitura di un impianto di aspirazione e verniciatura.

L’ordinanza del Tribunale di Modena

Nell’ordinanza in cui concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale di Modena riteneva la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, sulla base di due considerazioni:

  • l’inutilizzabilità per disconoscimento della firma del contratto di fornitura prodotto in giudizio nel quale era convenuto il foro del Tribunale rumeno ;
  • l’impossibilità di invocare art. 7 del regolamento CE n. 1215/2012,(cd. Regolamento di Bruxelles I) che prevede la giurisdizione del luogo di consegna dei beni nel caso di compravendita di beni mobili, in quanto il giudizio aveva ad oggetto solo il pagamento della somma dovuta a titolo di prezzo e non la consegna dei beni.

Il ragionamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione conferma l’impossibilità di invocare l’art. 25 del Reg. 1215/2012 che rimette alla volontà delle parti, cristallizzata contrattualmente, la scelta della giurisdizione dello Stato, in virtù dell’inutilizzabilità del contratto.

Secondo il ragionamento  dei giudici, la controversia in oggetto verte in materia “contrattuale” e in particolare ad una “vendita di beni mobili” e ne consegue, quindi, l’applicabilità dell’art. 7 secondo il quale “ la giurisdizione deve ritenersi radicata presso il giudice del luogo dove le cose debbono essere consegnate, e cioè presso l’autorità giurisdizionale dello Stato della Romania”, in quanto si deve avere riguardo al luogo di adempimento dell’obbligazione caratterizzante il contratto.

Viene  a tal proposito richiamata un’altra ordinanza resa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. ord. n. 32362/2018) secondo la quale “in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), alla giurisdizione dell’A. G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (…)” . Inoltre viene menzionata anche la  giurisprudenza in materia maturata nella vigenza del Regolamento CE 44/2001, le cui disposizioni sono state in gran parte riprodotte nel Regolamento in esame. In particolare viene richiamata la Cass. S.U. n. 24279/2014), che espressamente afferma “(…) sussistendo la giurisdizione del giudice dello Stato in cui avviene la consegna rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, essa include anche quella relativa al pagamento dei beni alienati (…)”.

Considerazioni conclusive

Dalla decisione esaminata discende l’importanza di prevedere nel contratto di vendita internazionale dei beni mobili una clausola sulla giurisdizione.

Qualora non sia prevista o, come nel caso in esame, non sia utilizzabile, è di estrema rilevanza che le parti siano consapevoli che tutte le controversie nascenti dal contratto saranno decise dal giudice del luogo di consegna dei beni.