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In questo momento storico il vaccino anti-covid è al centro dell’attenzione di tutti.
Uno dei dibattiti più accesi in merito è sicuramente quello dell’opportunità di rendere obbligatorio il vaccino.
A fine dicembre,  l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si è dichiarata sfavorevole all’introduzione dell’obbligatorietà del vaccino. Tuttavia, è notizia di questi giorni che l’OMS stia esaminando l’uso della tecnologia alla risposta al Covid, anche mediante l’ipotesi di un “certificato elettronico di vaccinazione”. Anche l’Unione Europea supporta l’idea di “certificati vaccinali comuni”[1], lasciando ad una valutazione successiva l’indicazione degli usi per i quali questi patentini possano essere utilizzati.

L’obbligo vaccinale nel diritto internazionale

La decisione di sancire a livello normativo l’obbligatorietà di un vaccino ha implicazioni notevoli dal punto di vista della bioetica e dei diritti umani.
Tra i principali strumenti internazionali giuridici in ambito bioetico figurano la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 1950 (CEDU) e la Convezione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997[2].
Sono inerenti alla questione in esame l’articolo 2  della CEDU che sancisce il diritto alla vita e l’art. 8 che riconosce il diritto al rispetto per la vita privata. L’art. 8 fa riferimento all’integrità fisica di una persona, in quanto il corpo umano rappresenta l’aspetto più intimo della vita privata, ed ogni intervento medico, sebbene di entità limitata, va ad interferire con tale diritto[3]. Ne discende che ogni trattamento medico può essere imposto solo con il consenso informato[4] della persona, da intendersi quale parte integrante dell’integrità fisica e mentale in cui si esprime il diritto alla vita privata.
Il principio del consenso informato è altrettanto centrale nella Convenzione di Oviedo (art.5, 16, 19).
Il predetto principio può subire delle limitazioni solo se  previste dalla legge e ove necessario in una società democratica  ai fini legittimi , quali la protezione della salute pubblica (art. 8.2 Cedu, Art. 26 Convenzione di Oviedo). Tale ultimo requisito si ritiene soddisfatto se la limitazione risponde a un “bisogno sociale pressante” e se risulta proporzionata al fine legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali sono “rilevanti e sufficienti”. La proporzione si ritiene sussistente qualora si configuri un giusto equilibrio tra il legittimo scopo perseguito (tutela della salute pubblica) e i requisiti legati alla tutela dei diritti individuali.
La Corte Europea dei Diritti dell’uomo, pronunciatasi in tema di vaccinazione obbligatoria nel caso Solomakhin vs Ucraina, ha affermato “ l’ingerenza rispetto all’integrità fisica del ricorrente potrebbe essere giustificata da considerazioni di salute pubblica, oltre che dalla necessità di controllare la diffusione di infezioni nella regione. Inoltre, secondo le risultante del tribunale nazionale, il personale medico aveva verificato che sussistessero le condizioni per la vaccinazione prima di procedere , per cui sono state prese le ragionevoli precauzioni atte a garantire che l’intervento medico non danneggiasse il ricorrente disturbando l’equilibrio di interessi tra integrità personale del ricorrente e interesse pubblico di tutela della salute della popolazione.”[5]

Alla luce delle predette considerazioni, si può, quindi, sostenere che l’obbligo vaccinale sia compatibile con la CEDU, al ricorrere dei predetti requisiti di garanzia.

L’obbligo vaccinale in Italia

Nel nostro ordinamento l’art. 32 della Costituzione prevede che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
L’obbligo vaccinale può, quindi, essere introdotto solo con una legge dello Stato che non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
La Corte costituzionale, pronunciatasi in materia con la sent. 5 del 2018, ha affermato  che, in un’ottica di “necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura), con il coesistente e reciproco diritto degli altri e l’interesse della collettività”, un trattamento sanitario può essere imposto:
“- se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
– se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
– e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato”.
La Consulta aggiunge inoltre che il contemperamento dei diversi principi “lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)”.
In ogni caso, l’obbligo per esser imposto deve essere esigibile, ossia bisogna verificare la sussistenza delle condizioni affinché  si possa procedere alla vaccinazione, ossia la predisposizione di una logistica adeguata, l’esistenza di dosi per tutti, la sussistenza delle risorse umane per procedere alla vaccinazione.
Al momento, non c’è una legge in Italia che impone l’obbligo di sottoporti al vaccino anti-covid e non ci sono attualmente le condizioni affinché tutti possano accedere al vaccino, anche se la “macchina organizzativa” delle vaccinazioni è in continuo divenire.
Peraltro, l’opportunità di imporre per legge l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-covid deve essere valutata anche in relazione alle peculiarità del vaccino anti-covid che si differenzia dagli altri vaccini per talune incertezze che dal punto di vista scientifico non sono state ancora chiarite (es. trasmissibilità del virus da parte di persone già vaccinate).
Solo qualora l’obbligo venga imposto per legge, acquisisce senso parlare di “patentino vaccinale”, che diversamente introdurrebbe delle discriminazioni, in violazione del dettato costituzionale, nei confronti di coloro che scelgono di non vaccinarsi.

È possibile imporre l’obbligo vaccinale in assenza di una legge?

In ogni caso, si è sviluppato un ampio dibattito circa la possibilità di richiedere a qualcuno di vaccinarsi in assenza di una legge che lo imponga. In particolare, la dottrina giuslavoristica si è interrogata sulla possibilità del datore di lavoro di imporre al dipendente di vaccinarsi.
Nonostante la sussistenza di opinioni divergenti sul punto[6], risulta che la dottrina sia unanime nel ritenere che per talune categorie di lavoratori, quali gli operatori sanitari, il datore di lavoro possa imporre l’obbligo vaccinale, che in tale settore assume anche il connotato di obbligo deontologico.
In mancanza di adempimento da parte del dipendente di lavoro, le soluzioni che il datore di lavoro può ragionevolmente adottare sono quella di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la scelta di non vaccinarsi o, in via subordinata, quella di sospenderlo dal lavoro senza retribuzione.
In conclusione, stante l’incertezza esistente allo stato sul tema, si profila auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore.

 

 

 

 

[1] https://www.schengenvisainfo.com/news/list-of-eu-countries-issuing-asking-for-vaccination-certificates/

[2] La convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e medicina: Convenzione sui diritti umani e biomedicina, con i suoi quattro Protocolli, costituisce il primo e unico testo internazionale legalmente vincolante mirato a proteggere dignità, diritti e libertà dell’uomo in ambito biomedico.

[3] Konovalova vs Russia, par. 40

[4] Per consenso libero e informato si intende accordo volontario, dato da una persona capace, necessario per qualsiasi intervento in campo medico e biomedico, concesso dopo aver compreso le informazioni adeguate riguardo all’intervento previsto.

[5] Par.36

[6] Tra gli altri si veda https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/01/08/vaccino-anti-covid-puo-il-datore-di-lavoro-imporlo-e-in-caso-di-rifiuto-licenziare-il-lavoratore