L’11 dicembre 2018 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, il quale consente una corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/1104[1] del Consiglio riguardante le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere, regolamenti entrambi che entreranno in vigore il 29 gennaio 2019, salvo per alcune disposizioni del regolamento 2016/1104 allo stato già vigenti.
È importante premettere che il regolamento 2016/1104 si applica non in tutti gli Stati dell’UE, ma in quelli che partecipano alla cooperazione rafforzata[2] in questo settore, che sono Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.
Il predetto regolamento riguarda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare a seguito a separazione personale o morte di un partner.
Il regolamento di esecuzione permette appunto di dare applicazione al reg. 2016/1004, prevedendo tre moduli:
- Il modulo da usare per l’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, di cui all’art. 45, par. 3, lett. b) del Reg.(UE) 2016/1104
- Il modulo per l’attestato relativo ad un atto pubblico di cui agli artt. 58, par.1 e 59, par.2, del Reg.(UE) 2016/1104
- Il modulo per l’attestato relativo ad una transazione giudiziaria di cui all’art. 60, par. 2, del Reg.(UE) 2016/1104
Il primo modulo, rilasciato dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, deve essere allegato dall’istante nella domanda volta ad ottenere una dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato membro e ivi già esecutiva.
Il secondo deve esser compilato dall’autorità che redige l’atto pubblico nello Stato Membro d’origine qualora una persona intenda utilizzare quell’atto pubblico in un altro Stato Membro e, qualora sia già esecutivo nello Stato membro d’origine, voglia chiedere che sia dichiarato esecutivo in un altro Stato membro.
Il terzo deve essere rilasciato dall’autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale è stata conclusa affinché la transazione giudiziaria già esecutiva in uno Stato Membro possa diventare esecutiva in un altro.
Ora che esistono gli strumenti concreti perché una decisione , atto pubblico e transazione emessi o redatti in uno Stato Membro possano esser riconosciuti e dichiarati esecutivi in un altro Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, ci si aspetta che, a partire dal prossimo mese, gli effetti patrimoniali delle unioni registrate possano venire tutelati ad ampio raggio e celermente.
9.01.2019 Avv. Veronica Gaffuri
[1] Regolamento che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
[2] La cooperazione rafforzata è una procedura che consente ad almeno nove paesi dell’Unione europea (UE) di stabilire un’ integrazione o una cooperazione più stretta in una determinata area all’interno delle strutture dell’UE senza il coinvolgimento di altri paesi dell’UE.
Scrivi un commento