Introduzione Depositata nel mese di Giugno di quest’anno, la Sentenza n. 617-2022[1] è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea (CGE); tale provvedimento richiama l’attenzione sull’efficacia della dichiarazione di rinuncia all’eredità all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) e, pertanto,  va ad incidere sulla  materia delle Successioni[2] e  sulla normativa che, a livello europeo, le regola[3]. La Sentenza de quo, scaturente dal Procedimento n. C – 617\2020, riguarda la Successione di un cittadino originario dei Paesi Bassi in capo al quale l’ultima residenza abituale era collocata in Germania. Analizzando i fatti e le questioni giuridiche, i Giudici della Corte si trovavano, tra l’altro, a ragionare sull’interpretazione di alcuni Articoli ( particolarmente, i disposti n. 13 e n. 28) del Regolamento UE n. 650\2012[4].

I contenuti della Sentenza n. 617-2022 Più nel dettaglio, dando forma a codesta pronuncia, la Corte di Giustizia Europea focalizzava la propria attenzione su questioni pregiudiziali che si connettevano alla rinuncia all’eredità operata da parte di due eredi di un de cuius. Questi ultimi, avevano  formalizzato la loro rinuncia davanti  al  Magistrato  competente per lo Stato ove essi detenevano la propria residenza abituale e lo avevano fatto osservando i requisiti di forma vigenti entro quei confini. Compito dei componenti CGE era quello di stabilire se la dichiarazione di rinuncia  all’eredità, nel caso concreto di specie, era idonea a sostituire la dichiarazione  che, in virtù del tradizionale diritto successorio dell’Unione Europea, avrebbe dovuto essere messa a conoscenza della autorità giudiziaria competente per la Successione Mortis Causa. Circa questo punto, la CGE  prendeva posizione affermando che la dichiarazione di rinuncia alla Successione resa da qualsivoglia soggetto interessato davanti al Magistrato competente nello Stato ove il soggetto medesimo mantiene la sua residenza abituale, si presta ad  essere efficace ( e dunque a produrre effetti e conseguenze giuridici) pure davanti al Giudice competente a decidere per la Successione. Il tutto, senza che tale dichiarazione di rinuncia debba essere necessariamente corredata dagli elementi di forma che sarebbero previsti in forza della legge applicabile alla Successione stessa. Tuttavia, perché  questa dinamica abbia regolarmente sviluppo,  diventa essenziale che il  Magistrato adito a conoscere della Successione venga informato dell’esistenza della dichiarazione di rinuncia prima di dare corpo alla sua decisione per l’oggetto che gli compete.

Conclusioni Interessante è notare come, racchiudendo in sé l’orientamento sopraddetto, la Sentenza n. 617-2022 contribuisca a rendere taluni meccanismi tipici delle Successioni transfrontaliere più rapidi e più snelli quanto alla loro realizzazione e al loro utilizzo.

[1] Il testo integrale della Sentenza in esame è reperibile in questa sede: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0617.

[2] Dicesi Successione il fenomeno giuridico per effetto del quale si verifica il passaggio, o la devoluzione, del patrimonio appartenente ad una persona defunta (De Cuius) in favore di coloro che risultano essere i suoi eredi. Quando, in tutto o in parte, gli aspetti che caratterizzano questa dinamica si prestano ad essere ricondotti a più Ordinamenti Giuridici, si parla di Successione Internazionale. Così, la Successione assume caratteri di internazionalità se, in capo al De Cuius, si registra una Nazionalità differente da quella di chi gli deve succedere, se il De Cuius e i suoi eredi risiedono in Stati diversi, o se gli immobili coinvolti in una Successione sono ubicati fra i confini di una Nazione, mentre coloro che, a titolo ereditario, li devolvono (o li ricevono) vivono in un territorio estero.

[3] In quest’ambito, importanza primaria viene assunta, nello spazio UE, dal Regolamento (Regolamento UE) n. 650\2012. Il Regolamento UE n. 650\2012 si propone, fra i suoi obiettivi, quello di contribuire a facilitare, per gli Stati Membri dell’area comunitaria, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali.  La meta de quo, in questo caso specifico, viene perseguita individuando una disciplina comune da adottarsi a fronte di qualsivoglia Successione che, coinvolgendo più Nazioni europee, assume una forte connotazione transfrontaliera[3]. Interessante è notare come, pur occupandosi di tale nucleo tematico, il Regolamento ivi sottoposto alla nostra attenzione (le cui norme si applicano a fattispecie concrete radicatesi dopo il 17 Agosto 2015) disciplina alcuni argomenti che sono cari ai fenomeni ereditari, ma non ne contempla altri. Pertanto, al suo interno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà possibile individuare Articoli dedicati alla legge applicabile, piuttosto che all’esecuzione (o all’ esecutività) di decisioni, Atti Pubblici e transazioni giudiziarie riguardanti l’organizzazione post mortem di un patrimonio. Al contrario, la struttura di questa Fonte del Diritto dell’Unione Europea, non prevede contenuti dedicati, per esempio, a Trust, Persone Giuridiche, Società, Associazioni, trascrizioni, capacità di testare delle persone fisiche, implicazioni tributarie, amministrative, doganali o di Diritto Pubblico riconducibili alla Successione medesima.

[4] Vedasi la nota a piè di pagina n. 2 che accompagna questo contributo.