Con la decisione n. 4455/2018 la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto”Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

La Cassazione aderisce alla tesi del Ministero dell’Interno secondo la quale l’integrazione sociale dello straniero e la generica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza, non configurano isolatamente considerati “i seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali”, necessari per la concessione del permesso ai sensi dell’art. 5, co 6 Dlgs. 286/1998.

La Corte, partendo da una ricostruzione del panorama normativo in materia, anche alla luce della L. 3/2017 dalla quale trapela la necessità di valutare la situazione di vulnerabilità del richiedente nel contesto della sua situazione complessiva (art. 19 co2 bis 9), ricorda il carattere residuale della protezione umanitaria e quello aperto dei “seri motivi” per il suo riconoscimento, comunque accomunati dalla finalità di tutela della vulnerabilità, ed introduce il concetto di valutazione comparativa.

Seguendo la motivazione della sentenza in oggetto, l’indagine comparativa da compiere per ritenere sussistenti i motivi di carattere umanitario si estrinseca nei seguenti steps:

  • Accertare la situazione oggettiva del Paese d’origine e la condizione soggettiva di “vulnerabilità”del richiedente che ha determinato la ragione della partenza
  • Valutare individualmente la vita privata e familiare del richiedente in Italia, incluso il livello di integrazione sociale,
  • Effettuare la comparazione tra le due situazioni
  • Verificare se sussiste“un’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (Art. 2 Cost)”.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità se per certi versi pone dei paletti più stringenti rispetto al passato alla concessione del permesso per motivi umanitari, per altri invita i Giudici di prima istanza a svolgere un’indagine più approfondita della situazione complessiva del richiedente, anche in ossequio al dovere di integrazione istruttoria ad essi spettante.

                                                                                                                       16.06.2018 Avvocato Veronica Gaffuri