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Permesso di soggiorno per il minore straniero.
L’Articolo 31 del Decreto Legislativo 286\1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) concentra la propria attenzione sulla protezione dei soggetti non ancora maggiorenni Infatti il suo primo comma stabilisce che: “Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale il medesimo convive, ovvero la più favorevole tra quelle di entrambi i genitori che vivono con lui”.
Inoltre: “Il minore che risulta affidato[1] segue la condizione giuridica del genitore affidatario, se più favorevole”.
In ciascuna di queste casistiche, il permesso di soggiorno che viene rilasciato al soggetto interessato si classifica quale titolo concesso per motivi familiari e la sua validità permane sino al raggiungimento della maggiore età.
In alternativa, però, ferma restando la stessa situazione, può essere anche rilasciato un Permesso di Soggiorno UE di lungo periodo.
Provvedimento di espulsione a carico del minore straniero.
Il quarto Comma dell’Articolo qui preso in esame, invece, fa il punto sul minore straniero a discapito del quale può essere disposto un provvedimento di espulsione; provvedimento di espulsione che, su richiesta del Questore competente, deve essere adottato dal Tribunale per i Minorenni incaricato.
Il Giudice nominato, data questa casistica, è chiamato a decidere tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni.
Il suo compito è quello di valutare che l’adozione di un siffatto strumento non comporti danni in capo a colui che ne diventa il destinatario.
Permesso di soggiorno in favore dei genitori di minori stranieri per ragioni di assistenza.
Questo contributo sceglie di indagare con ancor maggiore dovizia di particolare il Terzo Comma dell’Articolo analizzato, il quale così recita: “Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente Testo Unico”.
Interessante è notare che, in forza di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2010) le condizioni di salute dell’individuo non maggiorenne che, su questo versante, richiedono di essere prese in considerazione non necessariamente (o non obbligatoriamente) devono connotare una cornice di estrema gravità, emergenza od eccezionalità.
Esse, piuttosto, richiedono di essere lette in connessione con qualsivoglia pregiudizio che, dati gli anni anagrafici del bambino e dell’adolescente, e dati altri fattori su di lui incidenti, rischiano di comprometterne l’equilibrio della sfera fisica e psichica.
Il Permesso di Soggiorno de quo ha durata temporanea (normalmente di due anni), ma può diventare oggetto di revoca quando vengano meno le ragioni essenziali poste a fondamento del suo utilizzo; alla stessa stregua, o per lo stesso principio, ci si può rivolgere al Tribunale dei Minori che ne ha sancito il primo rilascio allo scopo di ottenerne (mediante presentazione di apposita istanza) una proroga ulteriore.
Il genitore\familiare che entra in possesso di codesto titolo può lavorare per l’intero corso della sua validità; gli sarà, a prescindere, preclusa la sua trasformazione in Permesso di Soggiorno dovuto a motivazioni di lavoro.
In compenso, un siffatto Permesso riconosce il diritto, per chi ne è titolare, di muoversi liberamente (seppur non pretendendo di esercitare alcuna professione al loro interno) fra i confini dei Paesi Membri dell’Unione Europea.
Peraltro, coloro che ne godono possono anche attivarsi per l’ottenimento di un Permesso di Soggiorno di lungo periodo; Permesso di Soggiorno di lungo periodo che, a sensi dell’Articolo 9 del Testo Unico si caratterizza per avere una durata di cinque anni.
[1] La condizione di affidamento, nel caso di specie, necessita di essere valutata in base all’Articolo 4 della Legge n. 184\1983.
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