La Cassazione, con ordinanza n. 1826 del 2022, conferma l’orientamento già precedentemente espresso (v. Cass. n. 3986 del 2021) in base il quale il trust non può essere riconosciuto quale portatore di soggettività giuridica. È, infatti, il trustee l’unico soggetto che dispone in via esclusiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust.
Secondo la Corte, la soggettività tributaria riconosciuta al trust dalla legge finanziaria del 2007, nel modificare l’art. 73 del TUIR, indicandolo quale soggetto passivo delle imposte dirette (IRES), non equivale ad attribuirgli soggettività civilistica.
Nelle parole pronunciate dalla Cassazione emerge che l’inesistenza della soggettività del trust deriva dalla stessa natura del trust, come definito dalla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (art.2), ossia come insieme di beni e rapporti, con effetto di segregazione patrimoniale, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Gli ermellini richiamano, anche, quale elemento peculiare del trust, lo “sdoppiamento del concetto della proprietà” dei Paesi di common law, secondo il quale “la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti”, pur rimanendo i beni segregati ed estranei al patrimonio sia del disponente sia del trustee.
La Corte, nel caso di specie, conferma quindi le motivazioni espresse dalla sentenza di appello, reiettiva della pronuncia di primo grado, che revocava il decreto ingiuntivo promosso da parte di un istituto bancario nei confronti del trust, rilevandone il difetto di legittimazione passiva.
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