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La Cassazione, con una decisione recente (ord. 410 del 10.01.2022), ritorna sul tema dibattuto del momento in cui va versata l’imposta di successione nel caso di costituzione del trust.
Secondo la Corte, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, ma in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.
La vicenda prende le mosse dalla liquidazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate dell’imposta sulle donazioni sul valore di beni costituiti in un trust . Il notaio rogante proponeva ricorso avverso l’imposta avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che statuiva la non debenza della stessa. A fronte della conferma della sentenza da parte della Commissione regionale, l ’Agenzia dell’Entrate instaurava, quindi, ricorso per Cassazione.
Motivi della decisione
La ratio della decisione è da ricondurre all’individuazione del presupposto impositivo.
Si parte dal presupposto che l’imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta nell’ordinamento italiano con il D.L. 262 del 2006, si applica alla costituzione dei vincoli di destinazione, ai quali va ricondotto il trust.
Si afferma, inoltre, che il trust , pur potendo avere finalità eterogenee, mantiene come elemento comune l’effetto segregativo dei beni, rispetto ai quali il beneficiario ha solo un diritto di credito. La Corte, richiamando altre sue sentenze sul tema, ritiene che “In ogni tipologia di trust, dunque, l’imposta proporzionale non andrà anticipata nè all’atto istitutivo, nè a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario”. Ciò in ragione del fatto che il momento costitutivo o di dotazione del trust sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e che è solo con l’attribuzione del bene al beneficiario, a compimento del trust stesso, che si attua un trasferimento di ricchezza tassabile.
Considerazioni
Questa decisione conferma che il trust rimane un ottimo strumento per la gestione del proprio patrimonio, in un’ottica di pianificazione del passaggio generazionale, senza che i futuri destinatari dei beni posti in trust debbano subire effetti patrimoniali, onerosi, in via anticipata.
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