Introduzione Ormai da diversi anni, nel contesto internazionale e dei rapporti internazionali, si alimenta vivo il dibattito relativo ad una necessità: la necessità che le attività industriali e quelle commerciali non debbano essere orientate soltanto al conseguimento di un profitto finanziario, ma anche al riconoscimento dell’obiettivo della “ sostenibilità”. Dunque, in argomento “trade”, per questa via, quella dello “ sviluppo sostenibile” è diventata, e diventa, la meta alla quale puntare senza riserva. Ovviamente, lo “ sviluppo sostenibile” è da intendersi come una “ dimensione” nell’ambito della quale se, da un lato, si guarda al raggiungimento del benessere materiale per le persone e per gli operatori economici, dall’altro lato non si trascura la promozione e la tutela di diritti essenziali fondamentali; fra questi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente salubre e il diritto a condizioni di lavoro dignitose. L’esigenza di perseguire una crescita economica che, nel contempo, non sacrifichi la sostenibilità nasce dalla consapevolezza che, nel Mondo, non può sussistere benessere economico, equo ed accessibile a tutti, se non partendo dal riconoscimento dei Diritti Umani; alla medesima stregua, tuttavia, non può essere garantito il minimo, o adeguato, standard di tutela degli Human Rights laddove agli individui non siano messi a disposizione sufficienti mezzi di sussistenza materiale, di crescita culturale e di formazione personale. A questa conclusione indiscutibile, almeno sul piano teorico o sulla “carta”, sembrano essere approdati convintamente gli Stati della Comunità Internazionale, le Organizzazioni Internazionali ( vedasi, per esempio l’Unione Europea – UE e l’Organizzazione Mondiale del Commercio – OMC) e gli imprenditori avvezzi a muoversi in un clima globalizzato. Non manca, da parte di ciascuno di essi ed ognuno secondo il proprio ruolo, la volontà di dotarsi di strategie, o di mezzi, capaci di orientare il cammino in codesta direzione. Quella che ancora si nota, però, è la complessiva tendenza a non ritenere ( almeno al momento) che i mezzi de quo ( clausola sociale, codice di condotta, etichettatura responsabile, ecc.) debbano essere universalmente applicati e debbano diventare totalmente obbligatori.
La posizione dell’Unione Europea e dello spazio extra-UE Quanto alle questioni sopra indicate, mediante una relazione risalente al mese di Giugno 2022, il referente speciale per i Diritti Umani e per l’Ambiente delle Nazioni Unite (ONU) ha dichiarato che l’Unione Europea si starebbe correttamente muovendo verso il definitivo, ed obbligatorio, riconoscimento del dovere di diligenza delle imprese verso il raggiungimento della sostenibilità nella produzione. In questi termini, dovrebbe leggersi una proposta di Direttiva la quale andrebbe ad incidere (modificandola) sulla Direttiva 1937\2019[1]. Al di fuori dell’area europea, invece, pare essere ancora di portata non indifferente ( nonostante il consenso unanime nelle parole spese in questo senso) la difficoltà ad accettare, sul piano operativo, il ricorso ad espedienti vincolanti che impongono diligenza ai loro destinatari. All’interno di talune Nazioni ( per esempio: Germania, Francia e Norvegia) sono state elaborate normative aventi carattere non facoltativo in punto di “due diligence”; e non si può negare che, almeno per adesso, tale sperimentazione abbia portato con sé risultati non del tutto incoraggianti. Nel caso di Multinazionali, codesto discorso è destinato a farsi ancora più complesso e più macchinoso; infatti, dovendo agire in un contesto plurinazionale, non è facile trovare una disciplina comune che possa, tra l’altro, accordare differenti realtà produttive o differenti esigenze di mercato. Il medesimo referente speciale delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e per l’Ambiente sottolinea come, nonostante gli sforzi positivi registrati sin qui circa l’accettazione univoca del concetto di obbligatorietà rispetto all’adozione di talune misure a tutela dell’Ambiente, si rivelino occorrenti (necessariamente e rapidamente) altri interventi atti ad introdurre nuove misure vincolanti di protezione ambientale. Pena, il rischio di non poter tempestivamente interrompere il degrado che, inesorabilmente, va interessando l’ambiente naturale che ci circonda[2]
[1] Vedasi la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
[2] Vedasi tra gli altri contributi: Due diligence, diritti umani e ambiente: ritardi insostenibili nell’adozione di atti vincolanti – Marina Castellaneta.
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