In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l’eventuale tutela dei legittimari.
Così hanno deciso le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2867/21, depositata il 5 febbraio, in un’interessante fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto dei propri beni con testamento, lasciando alla moglie un legato di 50.000 sterline e disponendo del suo restante cospicuo patrimonio, composto da due appartamenti in Italia, valori mobiliari, depositi bancari, un podere con villa in Toscana, terreni, oggetti d’arte, in favore dei figli.
Il caso. Nel 2001 una donna conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i figli del suo defunto marito, cittadino inglese, con il quale era convolata a nozze nell’ottobre 1999. Proponeva azione di petizione di eredità e chiedeva si accertasse l’avvenuta revoca del testamento redatto dall’uomo, a Londra, nel 1997.
In particolare, la donna riteneva che la successione dell’uomo dovesse essere disciplinata dal diritto inglese e che il testamento dovesse ritenersi revocato per effetto del successivo matrimonio, secondo il Will Act del 1837. Pertanto, la successione era da considerarsi ab intestato, restando disciplinata dal diritto inglese, con attribuzione in suo favore dei beni mobili personali del defunto e di un terzo degli immobili, in applicazione del nostro art. 581 c.c., operante per il ‘rinvio indietro’ voluto dalla legge inglese.
Costituitisi in giudizio, i figli del defunto ritenevano valido il testamento e applicabile la legge italiana.
Il giudice di primo grado dichiarava revocato il testamento, accertava la qualità di erede della signora riconoscendole il diritto a un terzo dei beni immobili siti in Italia, nonché a tutti i beni mobili personali del defunto, scioglieva la comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare.
La sentenza di primo grado era confermata anche in appello. La Corte territoriale milanese iiteneva applicabile alla successione la legge inglese e che il testamento dovesse ritenersi revocato, come conseguenza del successivo matrimonio. La successione doveva reputarsi ab intestato. Sosteneva che, in applicazione del diritto internazionale privato inglese, per i beni mobili doveva farsi riferimento alla legge del domicilio del de cuius al momento della morte e, quindi, a quella inglese, mentre per i beni immobili, che si trovavano in Italia, alla legge italiana.
Avverso la sentenza della Corte meneghina era proposto ricorso in Cassazione.
Considerazioni. Nel caso sopra affrontato la normativa di riferimento è rappresentata esclusivamente dalla l. n. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare, il Capo VII (artt. 46-50) riguarda espressamente il diritto internazionale delle successioni e l’art. 46 prevede che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte ( ovvero quella inglese nel caso di specie).
Non venendo in rilievo la natura e la situazione dei beni che formano oggetto della successione, la norma in esame ribadisce i principi di unitarietà e universalità che caratterizzano la successione italiana (sia testamentaria, sia ex lege).
Discorso a parte, invece, deve essere fatto per i sistemi di common law, per i quali la successione non investe l’intero patrimonio del defunto e può riguardare masse distinte.
In particolare, il diritto internazionale privato inglese distingue la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge de domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili e alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.
Pertanto, concorrendo leggi diverse nella disciplina della stessa successione, in virtù del sistema della scissione, vengono a costituirsi due distinte masse ereditarie alle quali sono applicabili norme diverse sia per quanto attiene i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, che per quelli legati all’entità delle quote spettanti ai successori, o alle modalità della delazione, all’accettazione e alla pubblicità degli atti, nonché all’eventuale tutela dei legittimari.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza soprarichiamata, il principio di unità della successione può essere attenuato dall’operatività del meccanismo del rinvio ex art. 13 l. n. 218/95.
In conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest’ultimo, si determina l’effetto della c.s. ‘scissione’ tra i beni immobili e mobili del defunto, senza che emerga alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale.
La legge che governa la successione inerente ai beni immobili è quella dello stato in cui essi si trovano (lex rei sitae), ossia la legge italiana, mentre quella che governa la successione dei beni mobili è la legge del domicilio del defunto, ossia quella inglese.
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