La Corte di Giustizia UE, con la sentenza depositata in data 16.11.2023 nella causa C-497/22, è intervenuta a dirimere una controversia sorta in relazione all’interpretazione di un contratto di affitto in villaggio turistico e, conseguentemente, al giudice nazionale competente a decidere.

I FATTI. Una donna, domiciliata in Germania, aveva preso in affitto un bungalow situato in un villaggio turistico gestito da un professionista del turismo con sede nei Paesi Bassi. Nel contratto erano inclusi alcuni servizi, compresa la pulizia finale e l’accesso al parco acquatico. Tuttavia, a causa della pandemia, il proprietario aveva posto alcune restrizioni offrendo la possibilità di rinviare il soggiorno, ma la donna non si era presentata e non aveva modificato la propria prenotazione. Malgrado avesse versato l’importo totale pari a 1.900 euro, aveva ottenuto un rimborso di soli 300 euro e così si era rivolta ad un tribunale tedesco per ottenere la restituzione, che respingeva la domanda. Tra le questioni oggetto di discussione vi era anche la competenza del Giudice adito, essendo controverso se la stessa spettasse al giudice tedesco o piuttosto a quello olandese. La decisione di primo grado veniva contestata avanti il giudice dell’appello tedesco che, prima di pronunciarsi, si rivolgeva in via pregiudiziale  ai giudici Ue per individuare quale fosse il giudice competente.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE. Ad avviso della Corte Ue, nel caso di specie trova applicazione il regolamento 1215/2012 che, come regola generale, prevede la competenza del giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio (articolo 4). Non possono invece trovare applicazione le deroghe di cui all’art. 24 del citato regolamento, secondo cui, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, la competenza spetti, in via esclusiva, il giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Si tratta – precisa la Corte – di una deroga da interpretare restrittivamente, che include solo le relazioni contrattuali tra locatori e conduttori che comportano, in generale, «una serie di diritti e obblighi disciplinati da una normativa specifica sull’uso dei beni immobili, di carattere generalmente vincolante», con la presenza di norme di natura imperativa. Di conseguenza, non si può procedere a un’interpretazione ampia del contratto di locazione. Nel caso in esame, il contratto concluso tra privato e il professionista del turismo non prevedeva solo l’utilizzo dell’immobile, ma la prestazione di servizi inclusa l’accoglienza sul posto, la fornitura di biancheria, la pulizia finale. Per la Corte, se nel prezzo globale sono incluse una serie di prestazioni proprie di un complesso alberghiero non si può ritenere che si sia in presenza di una locazione.Tra gli elementi da considerare vi è il servizio di accoglienza, di prenotazione, la qualità dell’organizzatore del soggiorno, la fornitura dell’alloggio in un villaggio turistico che comprende strutture recettive standardizzate che formano un insieme omogeno. Dati che fanno propendere per l’esclusione del contratto tra quelli di locazione. E questo risulta determinante per la giurisdizione perché, in una simile ipotesi, non sarà più competente, come nei contratti di locazione, il giudice del luogo in cui si trova l’immobile ma, in base al titolo generale di giurisdizione, il giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio.