Separazione Personale e scioglimento del vincolo coniugale: la legge applicabile Quanto al sistema italiano di Diritto Privato Interazionale, nei casi di separazione legale e di divorzio, si applica la legge nazionale comune ai coniugi al momento di presentazione della domanda. In assenza della stessa, si rende necessario il ricorso alla legge dello Stato in relazione al quale l’esperienza di vita Matrimoniale è (o è stata) prevalentemente collocata. Quando le fattispecie del divorzio e della separazione personale non sono previsti, in base al sistema disegnato dalla legge straniera applicabile, gli stessi sono normati dalla legge italiana.
Separazione Personale e scioglimento del vincolo coniugale: la giurisdizione competente in ambito di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del Matrimonio ( così come nell’evenienza della sua nullità o del suo annullamento) la giurisdizione italiana sussiste nella casistica prevista dall’Articolo 3 della Legge 218\1995, ovvero della legge che fonda il sistema italiano di Diritto Internazionale Privato. La legge italiana richiede applicazione anche quando almeno uno dei due coniugi e cittadino italiano o quando il Matrimonio è stato celebrato in Italia.
Divorzio transnazionale: il criterio della residenza unica: un caso la Corte di Giustizia Europea (CGE) si è pronunciata su un caso che è stato portato alla sua attenzione dalla Corte di Appello di Parigi[1]. Infatti, i Giudici francesi di secondo grado si sono trovati alle prese con una controversia scaturente da un divorzio; nella fattispecie concreta, un cittadino francese, unito in Matrimonio con una cittadina irlandese, aveva presentato domanda per ottenere l’interruzione del vincolo coniugale in Francia, ovvero nel suo Paese di Origine. Del resto, dopo il termine della sua unione sentimentale, il medesimo aveva fatto rientro nella “ terra d’Oltralpe” e qui aveva ripreso ad esercitare un lavoro stabile e a costruire una rete di relazioni interpersonali eterogenee, costanti e fisse. Lo stesso, però, sul piano formale, aveva continuato contemporaneamente a mantenere anche una residenza in territorio irlandese; residenza che, nell’Isola di Smeraldo, non era ancora stata sottoposta a cancellazione e che traeva la sua ragione d’essere nella circostanza per la quale, in costanza di Matrimonio, l’isola de quo fosse quella ove la coppia aveva scelto di costruire la propria famiglia. Da parte sua, circa la richiesta di divorzio avanzata avanti ai suoi Magistrati, il Tribunale francese di primo grado si era dichiarato incompetente. La sua posizione, in questo senso, traeva giustificazione dal fatto che, per quanto agli atti del Procedimento, la residenza familiare era ufficialmente fissata in Irlanda e che il marito, pur essendosi reso protagonista di alcune trasferte di non poco conto in Francia, non aveva mai spostato ufficialmente la sua residenza dai confini irlandesi.
La posizione dei Giudici dell’Unione Europea depositata in data 25.11.2021 ed afferente alla Causa 289\20, la Sentenza sottoposta alla nostra attenzione porta i Giudici della Corte di Giustizia Europea a prendere in considerazione il titolo di giurisdizione della residenza abituale in relazione ad una casistica peculiare; la casistica a fronte della quale la persona che agisce si trovi nella possibilità di fare leva su due residenze abituali che la accompagnano: per esempio, una residenza avente valenza personale e l’altra avente valenza prevalentemente professionale. In dimensione normativa, il quadro entro il quale i suddetti Giudici si sono mossi è quello perimetrato dal Regolamento UE n. 2201\2003: trattasi, dunque, del Regolamento riguardante la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di esercizio della responsabilità genitoriale[2]. Affidandosi al testo e alla lettera del suo Articolo 3, i componenti della CGE affermano che, in base a tale disposto, si rende necessaria, in chiave giuridica, l’individuazione di un’unica residenza abituale; il tutto a prescindere dal fatto che, in concreto, sia possibile ( situazione codesta abbastanza ipotizzabile all’indomani del configurarsi di una crisi familiare) fissare una residenza, doppia o multipla, in più Stati membri dell’Unione Europea. Il concetto di “residenza abituale” partorito in ambito Comunitario (concetto le cui caratteristiche sono state portate alla luce senza che, in argomento, potesse essere fatto rinvio ai concetti elaborati dal singoli Ordinamenti), richiede una valutazione circa fattori concreti; fattori concreti che si ricollegano a situazioni altrettanto concrete e fattuali. Resa questa premessa, nella sua veste europea, la “residenza abituale” , prima di tutto, diventa il centro nevralgico ove un soggetto fissa il fulcro permanente dei propri interessi. Assodato questo, ricollegandosi alla fattispecie concreta introdotta alla sua conoscenza, la Corte di Giustizia Europea sembra portata a ritenere che, data la cornice descritta all’interno del primo paragrafo di questo contributo, l’istante abbia maturato, da più punti di vista, un grado di integrazione all’interno della Nazione francese; un grado di integrazione tale da far presumere che la sua residenza abituale possa lì trovarsi. Sono (e saranno) però i Giudici statali coinvolti nel Procedimento coloro che svolgeranno le doverose verifiche. Particolarmente, essi ( dovendo escludere che ai fini del caso affidato alle loro mani possa ammettersi una plurima residenza abituale) dovranno capire se, dato il novero delle circostanze fattuali e concrete emergenti, si possa realmente concludere che la residenza abituale di parte attrice sia effettivamente radicata nello Stato membro ove opera il Giudice adito.
[1] Per la stesura di queste righe, fra le altre, ci si è affidati a questa fonte: “ Divorzio transnazionale: la Corte Ue interviene sulla residenza abituale unica, 01.12.2021, Divorzio transnazionale: la Corte Ue interviene sulla residenza abituale unica – Marina Castellaneta
[2] Il Regolamento del quale si discute ivi, nel mese di Agosto 2022, verrà sostituito dal Regolamento UE n. 2019\1111.
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