Il Regolamento dell’Unione Europea n.1259\2010[1] (Atto entrato in vigore nell’anno 2012) è anche più comunemente conosciuto con il nome di “Regolamento Roma III”. Tale fonte normativa risponde al desiderio, avvertito dall’Unione Europea medesima, di sviluppare una sempre maggiore Cooperazione Rafforzata, in campo giudiziario, tra gli Stati Membri; Cooperazione Rafforzata la quale viene perseguita nelle materie civilistiche che possiedono importanti implicazioni in prospettiva internazionale. Ciò allo scopo di garantire (pure per questa via) il sempre maggiore consolidamento di uno spazio comune ove la giustizia, la sicurezza e la libertà possano essere garantite a tal punto da permettere a cittadini, lavoratori, imprese e capitali di muoversi, o di circolare senza vincoli.
Particolarmente, il Regolamento de quo autorizza, una coppia di coniugi connotata da elementi di internazionalità[2], alla designazione della Legge applicabile alla loro separazione legale, piuttosto che al loro divorzio[3]. Il tutto, mediante la conclusione, e la sottoscrizione, anticipate di un Accordo; Accordo[4] il quale, tuttavia, deve, come dovrà, sempre ricondurre ad una normativa nazionale dello Stato Membro con il quale i due soggetti detengono uno stretto legame. Così, in base a questa “ratio”[5], la legge prescelta dagli interessati dovrà rientrare tra codeste categorie: 1) legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’Accordo; 2) legge dello Stato nel quale è registrata l’ultima residenza abituale dei coniugi, ammesso che uno di loro ancora vi risieda, quando l’Accordo viene strutturato; 3) legge dello Stato del quale uno dei coniugi ha cittadinanza nel momento di stipula dell’Accordo; 4) legge del Foro.
Diversamente e di contro, davanti all’eventuale incapacità per essi di formulare una volontà reciproca in questo senso, spetterà alle Autorità Giudiziarie competenti di usare una gamma di criteri “universali”; “criteri universali” grazie ai quali individuare la legge applicabile nel caso concreto sottoposto alla loro attenzione. Dunque, in questa situazione, la normativa adottabile diventerà: 1) quella della Nazione di residenza abituale dei coniugi quando questi ultimi si rivolgono all’Autorità Giudiziaria; 2) quella dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi ancora vi risiede nel momento in cui tale Autorità è chiamata in causa. Ciò a patto che non sia trascorso più di un anno dal giorno in cui i due individui hanno diversificato le loro residenze; 3) quella della Nazione di cui uno dei due protagonisti interessati è cittadino quando si opta per l’intervento dell’Autorità Giudiziaria; 4) quella della Nazione in cui viene attivato l’organo giurisdizionale.
[1] Il Regolamento che ivi richiama la nostra attenzione, viene usato esclusivamente nei territori degli Stati Membri che, ad oggi, vi aderiscono. Tra questi: Austria, Germania, Grecia, Italia, Belgio, Bulgaria, Lettonia, Spagna, Portogallo, Malta e Lituania. Per parte sua, la Danimarca, attualmente, manca di concedergli la sua adesione.
[2] Si considerano “coppie internazionali” quelle i cui componenti sono accompagnati da nazionalità uguale o differente, che, a causa di eterogenee ragioni, si trasferiscono in una Nazione dell’unione Europea, piuttosto che in una Nazione terza.
[3] Il Regolamento “Roma III”, al contrario, non si occupa di disciplinare i seguenti temi, seppur anch’essi connessi alla dinamica matrimoniale: capacità giuridica delle persone fisiche, validità e annullamento di un Matrimonio, nome dei coniugi, aspetti patrimoniali tipici del Matrimonio, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, trust e successioni.
[4] Esso, deve essere reso per iscritto, datato e sottoscritto da entrambi i suoi promotori. Il suo contenuto si presta ad essere eventualmente sottoposto a modifica. L’ opportunità della sua revisione, però, perdura solo sino a quando il Giudice competente entra in scena. Del resto, sarà una sua prerogativa quella di verificare che la legge prescelta dalle parti sia adeguata alla sua funzioni, nonché quella di accertarsi che le parti stesse siano adeguatamente consapevoli delle conseguenze giuridiche che l’Accordo raggiunto avrà nella sfera dei propri interessi coinvolti.
[5] Vedasi l’Art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 1259\2010.
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