Con la sentenza del 11 luglio 2019, resa nella causa C-502/18, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, ritorna ancora una volta sul tema del diritto del passeggero alla compensazione per il ritardo superiore alla tre ore in caso di volo aereo in coincidenza .
Con la sentenza del 31.05.2018, resa nella causa C-537/17, ivi segnalata, la Corte aveva chiarito che il regolamento CE n.262/2004 “si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato Membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione europea, con cambio di aeromobile”.
Con la sentenza in esame la Corte ha affermato il diritto del passeggero, vittima di ritardo superiore alle tre ore, di proporre domanda di compensazione pecuniaria, ai sensi dell’art.5, par.1, lett. c), e art 7 par.1, del reg. CE n.262/2004 , nei confronti del vettore aereo che ha effettuato il primo volo , nel caso di volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di un Stato Membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, durante il quale il ritardo si sia verificato a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo.
La questione pregiudiziale era stata sollevata nell’ambito di una controversia promossa da undici passeggeri per il rifiuto da parte della compagnia aerea Ceské aerolinie di corrispondere l’indennizzo per il ritardo maturato durante il volo da Praga a Bangkok via Abou Dhabi, di cui la prima tratta (Praga – Abou Dhabi) effettuata dalla predetta compagnia aerea, la seconda (Abou Dhabi – Bangkok), nell’ambito di un contratto di code-sharimg, da Etihad Airways, durante la quale è maturato un ritardo di 488 minuti.
La compagnia aerea aveva negato al passeggero il diritto alla compensazione, adducendo il fatto che il ritardo nel volo si era verificato nella seconda tratta del volo, realizzata sa altro vettore aereo.
La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:
- la nozione di “volo in coincidenza” fa riferimento a “due o più voli”, che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione, se “sono stati oggetto di un’unica prenotazione” (sentenza Wegener, C-537/17),
- il soggetto tenuto alla compensazione è il “vettore aereo operativo”, cioè il “soggetto che ha effettivamente realizzato un volo nell’ambito di un contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti”
La Corte, ancora una volta, interpreta il reg. CE n.262/2004 in conformità all’obbiettivo enunciato nello stesso, di assicurare un livello elevato di protezione dei passeggeri. In ogni caso, come precisa la stessa, il vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere al pagamento della compensazione potrà agire in regresso contro il vettore aereo al quale incombe la responsabilità di tale ritardo.
16.07.2019 Avv. Veronica Gaffuri
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