Con la sentenza del 4.04.2019, causa C-501/17, la Corte di Giustizia riconduce alla nozione di “circostanza eccezionale”, che esonera la compagnia aerea dall’obbligo di compensazione in caso di prolungato ritardo del volo, il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto. Tuttavia, la Corte precisa che, per evitare che la sostituzione dello pneumatico comporti il ritardo prolungato, il vettore aereo “è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie”.

La Corte si è pronunciatasi in via pregiudiziale sulla domanda presentata dal Tribunale del Land di Colonia  nell’ambito della controversia promossa da un privato nei confronti della Germanwings Gmbf, per il rigetto della richiesta di compensazione pecuniaria conseguente al ritardo del volo aereo subito superiore alle tre ore. La domanda era stata accolta in primo grado dal Tribunale circostanziale di Colonia e appellata appunto avanti al Tribunale del land di Colonia.

La sentenza verte sull’interpretazione dell’art.  5, par. 3 del reg. 261/2004, che, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, prevede l’esonero del vettore aereo operativo dal pagamento della compensazione pecuniaria qualora la cancellazione del volo o il ritardo prolungato siano dovuti a circostanze  eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Richiamata la propria giurisprudenza costante, secondo la quale sono da considerarsi eccezionali “ gli eventi che per loro natura o per la loro origine non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo”, l’interpretazione della Corte si fonda sui seguenti passaggi:

  • la prematura difettosità anche inaspettata di taluni pezzi di un aeromobile costituisce , in linea di principio, un evento intrinsecamente legato al funzionamento di quest’ultimo”, che i vettori aerei si trovano regolarmente ad affrontare, e i pneumatici sono esposti a un costante rischio di danneggiamento,
  • “Qualora la difettosità in questione abbia origine esclusivamente nella collisione con un oggetto estraneo, circostanza che il vettore aereo ha l’onere di dimostrare, tale difettosità non può essere intrinsecamente legata al sistema di funzionamento dell’apparecchio”.

Il caso di specie rientra in quest’ultima ipotesi in quanto il guasto di un pneumatico dovuto alla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell’aeroporto non può essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge al suo effettivo controllo e deve, quindi, considerarsi “circostanza eccezionale” ai sensi dell’art. 5, par. 3, del reg. 261/2004.

La Corte precisa, tuttavia, che sul vettore aereo grava l’onere di dimostrare di aver adottato le misure idonee in funzione della situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la “circostanza eccezionale” comporti la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, ossia che nel caso di specie la sostituzione del pneumatico abbia generato il ritardo subito dal passeggero. La Corte rileva, peraltro, che i vettori aerei godono di un trattamento prioritario nella sostituzione dei pneumatici in tutti gli aeroporti.

30.04.2019                                                                                                        Avv. Veronica Gaffuri