Emessa nell’ambito del procedimento n. 16064\2017 di competenza del Tribunale di Roma, l’Ordinanza datata 18.02.2018 sancisce e sottolinea un principio assai significativo in materia di Coesione Familiare.
Il caso di specie dal quale scaturisce il ragionamento giuridico sotteso a tal principio è il seguente..
..A mezzo di ricorso datato 01.10.2017, una cittadina originaria di San Salvador si opponeva al provvedimento di diniego scaturente dalla sua richiesta di ottenere un Permesso di Soggiorno per ragioni familiari. La donna, nel 2012, aveva fatto il suo ingresso sul suolo italiano avvalendosi delle Convenzioni Internazionali che sanciscono l’esenzione dal Visto Turistico per le persone salvadoregne. Inoltre, in data 12.04.2017, ella aveva contratto Matrimonio in Roma con un cittadino afgano già insignito dello Status di Asilo Politico, nonché possessore di Carta di Soggiorno destinata ai soggiornanti di lungo periodo in area UE[1].
Particolarmente, la Questura chiamata a farsi carico del fascicolo de quo reputava che l’istanza formulata dalla Signora non potesse essere accolta poiché la medesima non era beneficiaria di alcun Visto finalizzato al Ricongiungimento Familiare[2], né depositaria di altro titolo per soggiornare regolarmente in Italia.
Da parte sua, il Tribunale di Roma ribalta decisamente questa prima impostazione accogliendo il ricorso affidato alla sua analisi. Il Giudice incaricato, infatti, reputa che ( ai sensi dell’Art. 30 comma 1 Lettera C del Decreto Legislativo n. 286\1998) il Rifugiato Politico debba essere equiparato al cittadino italiano, o al cittadino UE, in materia di Coesione con il proprio coniuge. Ciò pure quando quest’ultimo, eventualmente, si trovi nella posizione di straniero irregolare.
Per tale motivo, conseguentemente, quanto a questa casistica, allo scopo di legalizzare la propria situazione di immigrato, il coniuge del Rifugiato, per parte sua, non dovrà dimostrare di essere in possesso di un Visto per il Ricongiungimento Familiare, né di altra tipologia di Permesso di Soggiorno.
[1] Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è un titolo previsto dall’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. Esso viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea rispondendo a determinati requisiti. Tra essi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si annoverano: almeno cinque anni di soggiorno continuativo sul territorio italiano, un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso (o dell’anno precedente se per l’anno in corso quest’importo non è ancora stato aggiornato), il poter disporre di un alloggio idoneo.
[2]L’ingresso dovuto a Ricongiungimento Familiare è esperibile previo ottenimento del Visto previsto a quest’uopo. In Italia codesto strumento consente l’ingresso nello Stato ai fini di un soggiorno di lunga durata ( sia esso a tempo determinato o indeterminato) ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Nazione italiana. L’Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia soltanto nel momento in cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente in Italia emette l’occorrendo nulla osta.
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