Il 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-372/16 ha statuito che un divorzio pronunciato dietro dichiarazione unilaterale del marito da un tribunale religioso applicando la legge islamica non deve essere automaticamente riconosciuto dal giudice di uno Stato membro.
La pronuncia è di estremo interesse in quanto sino ad allora, i tribunali dei Paesi dell’Unione Europea, chiamati a pronunciarsi in via interpretativa sull’applicazione del Regolamento Europeo nr. 1259/2010 [1], noto anche come Roma III, avevano in molti casi riconosciuto le decisioni di separazione coniugale pronunciate dagli organi religiosi di Paesi arabi adottando la legge islamica.
Identica questione si è presentata anche in Germania per il divorzio tra il sig. Raja Mamisch e la sig.ra Soha Sahyouni, una coppia con doppia cittadinanza sia siriana che tedesca, disposto a Latakia in Siria il 20 maggio 2013. Si è trattato di una “decisione privata” nella quale cioè la corte religiosa di per sé non è intervenuta, bensì ha suggellato semplicemente il giorno successivo la dichiarazione del richiedente. Il marito ha fatto pronunciare dal suo procuratore la formula rituale innanzi al consesso religioso, accompagnandola da un’altra firmata dalla moglie con cui ella indicava che, per effetto della volontà unilaterale espressa dal coniuge, lo liberava dal vincolo matrimoniale, avendo ricevuto tutte le prestazioni dovutele in accordo con le previsioni religiose ed esentandolo da ogni obbligo ulteriore.
Fino al 2003, i coniugi avevano vissuto in Germania; successivamente si erano trasferiti a Homs. Nell’estate del 2011, a causa della guerra civile in Siria, erano tornati per un breve periodo in Germania e, successivamente, avevano vissuto, a partire dal mese di febbraio 2012, alternativamente, nel Kuwait e in Libano. Durante tale periodo, essi avevano anche più volte soggiornato in Siria. Attualmente vivono nuovamente, con domicili diversi, in Germania.
Ottenuto il divorzio in Siria il signor Mamisch il 30 ottobre 2013 ne aveva chiesto la trascrizione in Germania. Il Presidente della Corte di Appello di Monaco di Baviera, ritenendo che la dichiarazione divorzile rientrasse nell’ambito del Regolamento europeo Roma III, il 5 novembre 2013 aveva accolto la richiesta. In particolare, il giudice era giunto a tale decisione ritenendo che, essendo stato il matrimonio celebrato il 27 maggio 1999 nel distretto del Tribunale islamico di Homs (Siria) tra cittadini entrambi siriani di nascita e privi di una residenza abituale comune nell’anno precedente, dovesse trovare applicazione la legge siriana per il divorzio.
La signora Sahyouni il 18 febbraio 2014, tuttavia, appellava la predetta decisione, inducendo la Corte a presentare diverse domande di chiarimento preliminare alla Corte di Giustizia Europea in merito all’applicazione del regolamento stesso.
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che:
“ L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.
In tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo[2]”
Ne consegue che un divorzio avvenuto, così come nel caso di specie, attraverso una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi innanzi ad un tribunale religioso non vi rientra. Il regolamento Roma III non è quindi applicabile ai divorzi privati ed il conflitto, nel caso di specie, deve essere regolato dal diritto tedesco. Il caso approderà dunque di nuovo alla Corte d’Appello di Monaco.
CONSIDERAZIONI
La decisione in commento costituisce un precedente interpretativo vincolante per tutti i tribunali nazionali degli Stati membri ed è assai importante in quanto interesserà molti musulmani residenti nell’UE con conseguenti prevedibili ripercussioni anche sotto il profilo delle successioni.
Essa, tuttavia, rileva anche per l’ordinamento italiano sotto il profilo della circolazione dei cd. “divorzi privati”.
Il caso specifico affrontato dalla Corte riguardava una dichiarazione unilaterale di divorzio resa davanti a un tribunale religioso; tuttavia, la Corte di Giustizia si sofferma sul tema generale dei cd. divorzi privati (private divorce) ossia quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica.
In merito la Dottrina ha già evidenziato che dalla statuizione in oggetto potrebbe conseguire il rifiuto da parte di un tribunale europeo di riconoscere un atto integrante un “divorzio privato”, non essendo tenuto ad applicare le regole di cooperazione già citate.
Come noto, l’Italia è tra gli Stati europei che hanno introdotto dei “divorzi privati” (v. cd. misure di degiurisdizionalizzazione), ovvero: 1) Accordi davanti al Sindaco; 2) Negoziazione assistita.
La Dottrina, pertanto, già si è interrogata se, alla luce delle considerazioni sopra espresse, tali forme di “divorzi privati” possono dirsi pronunciate da un’autorità pubblica e sotto il suo controllo[3].
La questione è assai rilevante in quanto potrebbe riguardare tutti quei cittadini che, confidando sulla pari efficacia riconosciuta dalla Legge italiana, hanno optato per questa forma di giurisdizione alternativa e che potrebbero in futuro vedersi rifiutare il riconoscimento del divorzio.
[1] Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.
Il regolamento si applica, in presenza di un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. Non si applica, tuttavia, alle materie della capacità giuridica delle persone fisiche; l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; l’annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni, anche laddove esse si presentano come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale.
[2] Ripercorrendo l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 1 Reg. n. 1259/2010, la Corte di Giustizia osserva che in occasione dell’adozione del Regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, solo organi di natura pubblica potevano assumere decisioni dotate di valore giuridico in materia di divorzio. Adottando tale Regolamento, quindi, il legislatore ha inteso estendere il suo ambito di applicazione solo alle situazioni nelle quali il divorzio era pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo e non anche ad altri tipi di divorzio quali quelli che, come nel caso in esame, si fondano su una dichiarazione di volontà privata unilaterale.
[3] In favore dell’interpretazione “pro” circolazione UE depone il fatto che tali misure vengono adottare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ( cfr. Sindaco) e del Pubblico Ministero ( cfr. Giuseppe Buffone, Il caso.it).
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