Così ha statuito la Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata il 16 gennaio 2019 nel caso C-386/17.
La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2007, ha riguardato un cittadino italiano ed una donna romena che avevano contratto matrimonio in Italia nel 2005 ed ivi avevano poi stabilito la loro residenza familiare. Dalla loro unione l’anno successivo nasceva un figlio e nel contempo la coppia andava in crisi. La donna, dunque, tornava in Romania portando con sé il bambino di pochi mesi senza più fare ritorno
A partire da questo momento le parti intraprendevano nei rispettivi paesi d’origine, vale a dire l’Italia e la Romania, giudizi per ottenere l’uno la separazione e l’altro il divorzio ( la Romania non prevede l’istituto della separazione) nonché per stabilire le condizioni di mantenimento ed affidamento del figlio minore che ciascuno dei coniugi rivendicava in via esclusiva.
Il caso è poi approdato davanti alla Corte di Giustizia alla quale è stato chiesto di esprimersi in via interpretativa sulle norme che disciplinano la litispendenza nei regolamenti (CE) n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, e n. 2201/2003, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, ed, in particolare, sulla loro attitudine, in ipotesi di violazione, ad integrare un motivo ostativo alla riconoscibilità di una sentenza.
Vediamo di seguito i fatti giudiziari.
La vicenda giudiziaria.
Nel 2007, il marito promuoveva avanti il Tribunale di Teramo giudizio avente ad oggetto la domanda di separazione personale nonché di affidamento esclusivo del figlio. Anche la moglie si costituiva in giudizio chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio in suo favore.
Nel 2012, il Tribunale di Teramo pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla moglie e, con separata ordinanza , rimetteva la causa in istruttoria per l’affidamento del minore.
Nel frattempo, in pendenza del giudizio italiano, nel 2009 la moglie adiva il Tribunale di Bucarest chiedendo il divorzio e l’affidamento esclusivo del figlio a sé con richiesta di contributo a carico del padre. Quest’ultimo si costituiva in giudizio sollevando l’eccezione di litispendenza, visto che un tribunale italiano era stato adito per primo. Nonostante ciò, il Tribunale di Bucarest, con sentenza del maggio 2010 pronunciava il divorzio dei coniugi ed affidava il figlio alla madre disciplinando il diritto di visita del padre nonché l’importo dell’assegno di mantenimento. Detta sentenza diveniva definita nel 2013 in grado d’appello ove le eccezioni del marito erano respinte.
In particolare, i giudici romeni ritenevano che non vi fosse litispendenza perché in Italia era stata chiesta la separazione mentre in Romania (dove non esiste l’istituto della separazione) era stato chiesto il divorzio.
Con sentenza del 2013, emessa circa un mese dopo che la sentenza romena era divenuta definitiva, il Tribunale di Teramo disponeva l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre ed il rientro immediato in Italia; respingeva, inoltre, la richiesta della madre di ottenere il riconoscimento della sentenza (di segno contrario) pronunciata in Romania. Nello specifico il Tribunale di Teramo motivava tale rigetto con la violazione delle regole sulla litispendenza (cfr. art. 19 del REG. N.2201/2003 [1]) da parte degli organi giurisdizionali romeni che, in presenza di giudizio precedentemente avviato in Italia, avrebbero dovuto sospendere il giudizio.
Nel 2014 la Corte d’appello dell’Aquila, adita dalla signora, riformava la sentenza del Tribunale di Teramo, riconoscendo la sentenza di divorzio ed affidamento del minore alla madre pronunciata in Romania.
Secondo la Corte d’Appello il mancato rispetto delle regole sulla litispendenza non rientra tra i criteri che possono essere fatti valere per escludere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera. Vero è che la normativa di entrambi i regolamenti n. 44/2011 e 2201/2013 considera elemento ostativo al riconoscimento della sentenza la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto o la contrarietà con altra decisione precedentemente emessa tra le stesse parti.
Avverso tale sentenza, il padre proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che sottoponeva alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali sulla litispendenza [2] nel diritto dell’Unione e, in particolare, sulle conseguenze della loro violazione.
Nello specifico la Cassazione, partendo dal presupposto che la sentenza definitiva romena di cui è chiesto il riconoscimento in Italia sia stata resa da un giudice che, in quanto adito per secondo, era sprovvisto del potere di decidere, si chiede se tale sentenza sia lesiva dell’ordine pubblico nazionale con conseguente sua non riconoscibilità in Italia.
La Cassazione pone, dunque, alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale:
“ se le norme sulla litispendenza contenute nell’art. 27 del Reg. 44/2011[3] e nell’art. 19 del Reg. 2201/2013 debbano essere interpretate nel senso che, qualora nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’Autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione divenuta poi definitiva, le Autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’Autorità giurisdizionale preventivamente adita possa negare il riconoscimento di tale decisione per manifesta contrarietà all’ordine pubblico.”
La decisione della Corte di Giustizia
Con la sentenza in commento la Corte Ue si è pronunciata a favore del riconoscimento della sentenza romena benchè emessa in violazione delle norme sulla litispendenza previste dai regolamenti (CE) n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, e n. 2201/2003, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Innanzitutto, la Corte conferma che nel caso di specie vi era litispendenza, poiché tale situazione si verifica in presenza di procedimenti instaurati dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri anche qualora essi riguardino la separazione personale ed il divorzio, ma a condizione che vi sia identità delle parti. Lo stesso vale se un procedimento riguarda il vincolo matrimoniale e l’altro la responsabilità genitoriale o gli alimenti.
In secondo luogo, la Corte constata il mancato rispetto da parte delle autorità giurisdizionali romene, successivamente adite, delle norme sulla litispendenza, poiché non hanno né sospeso il giudizio, né rispettato la dichiarazione di competenza resa dal giudice italiano.
Nonostante tali considerazioni, la Corte ritiene che il mancato rispetto delle norme dell’Unione sulla litispendenza non costituisca un motivo di non riconoscimento di una decisione per contrarietà manifesta all’ordine pubblico.
In merito la Corte Eu evidenzia:
- da un lato, che il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato;
- dall’altro, che i motivi di non riconoscimento di una decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico ( di cui all’articolo 22, lettera a), e all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 nonché all’articolo 34 del regolamento n. 44/2001) devono essere interpretati restrittivamente in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tali regolamenti.
Quest’ultimo appare il punto chiave del percorso logico- giuridico seguito dalla Corte Ue in quanto la lettura restrittiva che viene data ai motivi di non riconoscimento disciplinati dai regolamenti nn. 44/2001 e 2201/2003 si pone in linea con la volontà del Legislatore europeo di creare uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale tra gli Stati membri, spazio ove deve essere garantita la libera circolazione delle decisioni giudiziali, così come è accaduto nel caso affrontato dalla sentenza in commento. La decisione in commento, tuttavia, non è destinata a scalfire, nemmeno in minima parte, il principio di litispendenza eurounitaria che è parimenti espressione della volontà legislativa sopra enunciata.
[1] L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
- Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
- Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
[2] La Corte di Cassazione nelle propria ordinanza di rinvio richiama il concetto di litispendenza eurounitaria ed i tre principi sulla quale essa si fonda, ovvero:
- Il primo consiste nell’autonomia della nozione di litispendenza rispetto a quelle proprie degli Stati membri. Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad osservare le regole della litispendenza cosi’ come stabilite nei Regolamenti che le contengono.
- Il secondo principio consiste nel divieto di controllo, per il giudice successivamente adito, della competenza del giudice preventivamente adito.
- Il terzo principio, operante per i procedimenti paralleli, è costituito dal principio della prevenzione, con la conseguenza che esso deve necessariamente applicarsi a fronte di un’eccezione di difetto di giurisdizione formulata davanti al giudice successivamente adito. Il principio, ancorchè con riferimento al Regolamento n. 44 del 2001, è stato di recente riaffermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 febbraio 2014 (nella causa C-1/13, Cartier Parfums – lunettes SAS e Axa Corporate Solutions Assurances SA c. Ziegler France SA e altri) secondo la quale, se il giudice di uno Stato membro non declina d’ufficio la propria competenza e nessuna parte nella controversia contesta la giurisdizione del tribunale adito, il giudice successivamente investito della controversia è tenuto a dichiararsi incompetente in base alle norme sulla litispendenza fissate dal Regolamento n. 44 del 2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, che sarà sostituito, dal 15 gennaio 2015, dal regolamento n. 1215/2012
[3] L’articolo 27 del Reg. 44/2001 è così formulato:
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
- Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
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