“Il regolamento preventivo di giurisdizione[1] può essere proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione  del giudice italiano non solo allorchè convenuto  nella causa di merito sia soggetto domiciliato o residente all’estero, ma anche quando il convenuto, domiciliato o residente in Italia, abbia contestato la giurisdizione italiana in forza della deroga convenzionale di un giudice straniero o di un arbitrato estero.”

Questo il  principio di diritto affermato recentemente dalla Corte di Cassazione S.U. con l’ordinanza n°29879 del 20.11.2018.

Il caso giudiziario

La vicenda giudiziaria che ci occupa riguarda una successione, avente carattere internazionale, regolamentata da un trust e da un testamento pubblico.

In vita il de cuius, cittadino italiano, già residente in Svizzera, nonché importante esponente dell’industria farmaceutica, costituiva un trust, sottoposto alla legge neozelandese, cui trasferiva la proprietà della propria società; beneficiari di tale trust  erano designati il de cuius medesimo nonché, al momento della sua morte, le figlie Elena e Paola, in parti uguali.

Con testamento pubblico, ricevuto da notaio di Chiasso, il de cuius nominava eredi del suo patrimonio, sempre in parti uguali, le due figlie Elena e Paola, scegliendo che la successione fosse regolata dal diritto svizzero.

Alla morte del de cuius, le figlie Elena e Paola,  entrambe cittadine italiane residenti in Italia,  in qualità di beneficiarie del trust, concordavano la divisione della società conferita nel trust attraverso un accordo che prevedeva: da un lato, la liquidazione in favore di Elena del 50{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} del valore della società, pari ad €. 81 milioni; dall’altro, l’attribuzione  a Paola dell’intero capitale sociale della holding lussemburghese. L’accordo era sottoposto all’applicazione della Legge neozelandese e conteneva una clausola di deroga della giurisdizione in favore di un arbitro unico da nominarsi secondo le norme svizzere sull’arbitrato internazionale della Camera di Commercio svizzera.

Successivamente, Paola cedeva la proprietà del Gruppo ad una società spagnola per un controvalore ben maggiore rispetto a quello stimato ai fini della liquidazione in favore della sorella Elena che, per l’effetto, la citava  in giudizio avanti il Tribunale di Milano al fine ottenere il riconoscimento di un diritto di credito fino alla concorrenza del controvalore effettivo del 50{5cdaa187e9b66aa1b99375a724a2ea245969d5a435cf476ddd4a766ee0ff24db} del Gruppo con conseguente condanna della sorella al pagamento della differenza.

Costituendosi in giudizio, la sorella Paola  eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione dell’arbitro unico previsto dall’art. 15 dell’accordo di divisione.

In pendenza di giudizio, Paola proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione  chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano in forza della clausola arbitrale.

Con controricorso resisteva la sorella Elena secondo cui la clausola per arbitrato estero inerente l’attribuzione di un singole cespite, vale a dire la società, non osterebbe alla giurisdizione italiana in materia successoria, come sancita dall’art. 50 della L. 31.05.1995 n.218 [2].

Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento e ciò richiamando il consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di Giurisdizione  solo  in presenza di convenuto  domiciliato o residente all’estero ed in caso di contestazione della giurisdizione del giudice italiano.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, discostandosi dall’orientamento maggioritario sin qui adottato[3], ha statuito in favore dell’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche nelle ipotesi in cui la parte che sollevi l’eccezione sia residente o domiciliato in Italia e contesti la giurisdizione italiana in forza della deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

La motivazione della Corte si sviluppa su tre argomenti di ordine interpretativo e sistematico.

In primo luogo, la Corte richiama la portata interpretativa dell’art. 37 c.p.c. evidenziando come prima della riforma del 1995 il termine straniero fosse interpretato non nello stretto senso letterale , bensì come espressione per designare chiunque fosse sottratto, in ragione della natura della causa, alla giurisdizione italiana.

In secondo luogo, la Corte sviluppa una considerazione di ordine sistematico evidenziando come il Legislatore della riforma del sistema di diritto internazionale privato abbia, ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, dato pari rilevanza, da un lato, al domicilio o residenza in Italia del convenuto (art. 3), dall’altro, alla scelta delle parti di sottoscrivere un accordo di deroga della giurisdizione a favore di giudice straniero o di un arbitrato estero.

Da ultimo, la conformità alla Costituzione. La Corte evidenzia, infatti, che precludere l’utilizzo del rimedio del regolamento di giurisdizione al convenuto, con residenza o domicilio in Italia,  che intenda avvalersi di una clausola di proroga della giurisdizione  a favore di un giudice straniero o di un accordo di arbitrato estero porrebbe dubbi di compatibilità costituzionale con gli  artt. 3, 24 e 11 Cost: con l’art. 3 della Cost., per irragionevole disparità di trattamento di situazione analoghe, tutte contrassegnate dalla non appartenenza nazionale della lite; con art. 24 e 111 Cost., perché si negherebbe al convenuto, che eccepisce il difetto di giurisdizione italiana in ragione dell’avvenuta stipulazione di una convenzione per arbitrato estero o di una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice straniero, la possibilità di ottenere la risoluzione immediata della questione giurisdizionale attraverso il rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione.

[1] Il regolamento di giurisdizione è un istituto processuale previsto e disciplinato dall’art. 41 del c.p.c. È lo strumento attraverso il quale possono essere risolte preventivamente, cioè prima che il giudice stesso decida la causa, le questioni di giurisdizione in caso di conflitto di giurisdizione tra giudice civile, amministrativo, contabile, tributario o giudici speciali. Prevede il ricorso con le forme definite agli articoli 360 c.p.c. ss. L’istanza è proposta dalle parti o dal giudice.

[2] L’art. 50 DIP prevede che in materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

  1. a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
  2. b) se la successione si è aperta in Italia;
  3. c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
  4. d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero;
  5. e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

[3] La Corte di Cassazione S.U. con la sentenza del 21.09.18 n.22433, già si era discostata dall’orientamento precedente affermando l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione preventivo proposto da un soggetto, avente la propria sede in Italia e convenuto in Italia, che invocava l’esistenza di un accordo derogatorio della giurisdizione (cfr. arbitrato estero).