In data 02 luglio 2019 è stato pubblicato  il regolamento Ue n.2019/1111 del 25.06.19 che, a distanza di tre anni, recepisce la proposta della Commissione europea di modifica al regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori (cfr. Regolamento Bruxelles II bis).

Tra gli obiettivi della riforma, che troverà applicazione dopo tre anni dalla pubblicazione, segnatamente il 01 agosto 2022, il rafforzamento della tutela dei minori in caso di controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, tra cui quelle connesse all’affidamento, al diritto di visita e alla sottrazione di minori.

La revisione si è resa necessaria alla luce del constante aumento della liti transnazionali in materia familiare poiché le famiglie transnazionali coinvolgono 16 milioni di persone, con 140mila divorzi internazionali all’anno e circa 1.800 casi di sottrazioni di minori nell’Unione europea.

Da qui la necessità di introdurre regole più chiare e di semplificare la circolazione della sentenza e/o degli accordi extragiudiziali equipollenti.

Il regolamento si applicherà a tutto lo spazio Ue, fatta eccezione per la Danimarca.

In particolare, le nuove norme prevedono:

  • l’introduzione di una norma specifica che consacra il diritto del minore di esprimere la sua opinione in tutte le controversie che lo riguardano, pur riservando al giudice nazionale la scelta delle modalità concrete e la valutazione sulla sua capacità di discernimento;
  • l’abolizione completa dell’exequatur per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale esecutive in uno Stato membro e destinate a circolare in altri Stati membri, fatte salve opportune garanzie procedurali
  • norme rafforzate e più chiare sui casi di sottrazione di minori all’interno dell’U.E. con l’introduzione, tra l’altro, di termini precisi per garantire che tali casi siano trattati quanto più rapidamente possibile e di opportuni chiarimenti sulle relazioni tra il regolamento e la Convenzione dell’Aia del 1980;
  • l’introduzione di norme specifiche sulla circolazione di accordi extragiudiziali in materia di divorzio, separazione personale e questioni relative alla responsabilità genitoriale, se adottati da autorità pubbliche che abbiano verificato la propria competenza e se accompagnati dal relativo certificato;
  • disposizioni più chiare sul collocamento del minore in un altro Stato membro, inclusa la necessità di ottenere il consenso preventivo per tutti i collocamenti, eccetto nel caso in cui il minore sia collocato presso genitori o altri parenti stretti;
  • l’armonizzazione di talune norme per il procedimento di esecuzione che, pur restando disciplinato dalla normativa dello Stato membro di esecuzione, sarà integrato da alcuni motivi armonizzati di sospensione o rifiuto dell’esecuzione.