Introduzione Pur consapevole delle novità annunciate in punto di questa fattispecie all’indomani dei drammatici eventi accaduti nella località calabrese di Cutro, proponendo il presente contributo, la realtà professionale “International Routes Of Law” desidera interrogarsi ugualmente su una interessante questione riguardante la Protezione Speciale come contemplata dal Decreto Legge n. 130\2020[1]. Ovvero: a seguito della presentazione della domanda inoltrata al fine di chiedere il riconoscimento della Protezione appena richiamata, quale valore è possibile attribuire (sul piano giuridico-legale) alla ricevuta che viene rilasciata dopo il deposito dell’apposita istanza? Tale ricevuta attribuisce, in capo a chi la detiene, l’opportunità di svolgere regolarmente un lavoro e di avere accesso al Servizio Sanitario Nazionale oppure, al contrario, non conferisce diritti (e fra questi, per esempio, la possibilità di concludere contratti tra privati piuttosto che con la Pubblica Amministrazione)?

Il contributo della Giurisprudenza La risposta a queste domande può essere tracciata attraverso l’analisi di una Sentenza che, di recente, è stata emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna; più esattamente, trattasi del provvedimento pronunciato in data 04.02.2023 ed afferente al Procedimento RG n. 10625\2022.

La direzione seguita dal provvedimento Emettendo l’Ordinanza de quo, il Giudice competente ha fatto suo il principio in virtù del quale, allorché si tratti di dover far fronte a situazioni per le quali gli individui coinvolti rischiano di subire una violazione delle loro libertà essenziali e dei Diritti Umani fondamentali, l’intero sistema utilizzato per offrire loro tutela deve essere guardato in prospettiva totalmente ed è assolutamente unitaria. Partendo da questa idea[2], il  Magistrato interpellato, ricollegandosi tra l’altro all’Articolo 10 co. 3 della Costituzione italiana, ha affermato che non esistono motivi ostativi per i quali un richiedente la Protezione Speciale avanti ad un Questore, al pari di un Richiedente Asilo, non possa far valere la  ricevuta consegnatagli quale Permesso di Soggiorno provvisorio; un Permesso di Soggiorno provvisorio capace di portarlo a godere taluni precisi diritti[3].

[1] ll permesso di soggiorno per Protezione Speciale è stato portato all’interno del nostro Ordinamento dalla Legge n. 132/2018. I presupposti per il suo rilascio, invece, sono stati ampliati dal Decreto Legge n. 130/2020, convertito nella Legge 173/2022 la quale ha “ristrutturato” l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), allargando le casistiche di divieto di espulsione. Si veda tra gli altri: Permesso di soggiorno per protezione speciale, chi ne ha diritto? (integrazionemigranti.gov.it)

[2] L’idea in esame, ha altresì accompagnato una decisione emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (REG.PROV.COLL. N. 01345/2022 REG.RIC).

[3] Si veda, tra gli altri: Protezione speciale, per il Tribunale di Bologna la ricevuta ha valore di permesso di soggiorno provvisorio – Asgi.