Attualmente, in materia di esecuzione coattiva ed, in particolare, per il pignoramento presso terzi è competente il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi i casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

Il problema si pone nel momento in cui il debitore risulti residente (o con sede) all’estero e, tuttavia, si voglia sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi, residenti o con sede in Italia.

La tesi ad oggi più accreditata ritiene che in siffatti casi trovi applicazione il foro generale dell’esecuzione forzata ovvero l’art. 26 c.p.c. secondo cui: “Per l’esecuzione forzata su cose mobili (ndr: tra cui il denaro e altri beni) o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano“.

A favore di tale soluzione, secondo dottrina autorevole, deporrebbero principalmente due ragioni. La prima è quella per cui  la competenza territoriale in materia di esecuzione forzata è inderogabile; la seconda è quella ricavabile dalla convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e regolamento – debitamente ratificata con legge dello stato italiano – la quale, all’art. 32 co. II, in materia di “esecuzione”, espressamente dispone come: “Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione“. A rafforzamento di tale tesi, l’art. 24 n.5 del regolamento di Bruxelles I- bis (Reg. Ue  n.1215/2012) attribuisce la giurisdizione esclusiva in materia di esecuzione delle decisione ai giudici dello Stato in cui ha luogo l’esecuzione[i].

Per quanto precede, in caso di debitore residente (o con sede) all’estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, , presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore[ii].

 

 

 

 

[i] Al medesimo principio già si era ispirata la Cassazione con la sentenza S.U n.5827 del 05.11.1981 ritenendo che dovesse trovare applicazione il criterio della localizzazione della realtà fenomenica e, dunque, del luogo ove l’esecuzione deve eseguirsi.

[ii] Per la redazione del presente nota la scrivente si è ispirata all’articolo già pubblicato sulla rivista telematica del sito www.studiocataldi.it