Le riflessioni che qui ci occupano prendono spunto da una Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea[1] in data 26.06.2018 ed inerente il procedimento C-451\2016.
Questi il caso concreto di specie e i fatti che lo hanno connotato: nel Regno Unito, M.B. (persona di sesso maschile nata nel 1948) si univa Matrimonio con la propria compagna; le Nozze venivano celebrate nel 1974. Successivamente, nel 1991, il marito (probabilmente dando seguito ad una pulsione tipicamente femminile dal medesimo avvertita) iniziava a vivere e a comportarsi come una donna. Così, nel 1995, lo stesso si sottoponeva ad un intervento chirurgico atto a promuovere la sua conversione sessuale. Tuttavia, all’indomani di questo suo passo, egli non otteneva un certificato utile al riconoscimento ufficiale del cambiamento di sesso esperito. Il rilascio di questo documento, del resto, fra i suoi requisiti, prevedeva l’annullamento del Matrimonio contratto in precedenza; ciò, in forza della normativa allora in vigore sul piano nazionale[2]. I coniugi, però, per parte loro, in rispetto delle proprie reciproche convinzioni religiose, decidevano di continuare a rimanere sposati comunque.
Nel 2008, M.B., al compimento del sessantesimo anno di età, facendo leva sull’operazione chirurgica che lo aveva visto protagonista, chiedeva di beneficiare della pensione di fine lavoro; il tutto in applicazione della regola secondo cui, entro i confini UK, l’età pensionabile per una donna, nata prima del 6 aprile 1950, è di sessant’anni, mentre quella di un uomo, nato prima del 6 aprile 1953, è di anni sessantacinque.
Tale domanda, suo malgrado, gli veniva respinta. Gli organi preposti alla Previdenza Sociale concludevano di non poterla assecondare in quanto, formalmente, M.B. non poteva essere considerata una donna (pure nell’ottica del calcolo della sua età pensionabile) poiché non in possesso dell’occorrenda certificazione utile a sancire la sua mutazione transgenica.
All’indomani di questo accadimento, M.B. lo contestava avanti ai Giudici del Regno Unito sfruttando lo strumento del rinvio pregiudiziale[3]. Sul punto, il medesimo sosteneva che l’obbligo alla lettera del quale (allo scopo di un ufficializzare il riconoscimento del cambio di sesso) sarebbe stato necessario l’annullamento del Matrimonio eventualmente contratto in precedenza integrava una violazione palese del Principio di Non Discriminazione[4], violazione contraria al Diritto dell’Unione Europea. Tale Principio trovava spazio in numerose declinazioni della normativa UE fra le quali, tra le altre, la Direttiva 79\7\CEE inerente la parità di trattamento tra uomini e donne nel campo della Sicurezza Sociale[5].
Investita della decisione, la Corte sottolinea che, anche se oggetti rientranti nella competenza di ciascun Stato Membro, il cambio di sesso e il Matrimonio devono essere regolati dalla sovranità nazionale nel rispetto del Diritto dell’Unione Europea come del Principio di Non Discriminazione. Ancora: i Giudici incaricati di conoscere il caso de quo consolidano la loro giurisprudenza; gli stessi affermano che (fermi restando i valori che intende proteggere) la Direttiva 79\7\CEE si deve utilizzare pure verso le discriminazioni operate ai danni di individui i quali, lungo un periodo significativo della loro esistenza, abbiano vissuto come persone di sesso diverso da quello di nascita e che, successivamente, abbiano voluto cambiare i loro connotati sessuali.
La Corte di Giustizia Europea ritiene che il sistema pensionistico funzionante nel Regno Unito si ponga, quale obiettivo principe, quello di garantire la tutela migliore a fronte dei rischi connessi alla vecchiaia. Ciò indipendentemente dalla situazione coniugale del richiedente, bensì esclusivamente guardando alla sommatoria dei contributi versati durante la sua carriera professionale. La medesima Corte aggiunge che, ferma questa impostazione finalistica della Previdenza inglese, la situazione di un uomo o di una donna che abbiano mutato il loro sesso originario dopo essersi sposati, può essere equiparata in toto (e senza distinzione) alla situazione di uomini e donne che, una volta maritati, abbiano conservato la loro originaria strutturazione sessuale.
La differenza di trattamento avvallata nella situazione singola che occupa l’attenzione dell’organo giudicante non rientra effettivamente in alcuna casistica di deroga ammessa dall’Unione nei confronti del Principio di Non Discriminazione e nei confronti della Direttiva 79\7\CEE. Quindi, la Corte dichiara che la normativa del Regno Unito volta a richiedere l’annullamento del precedente Matrimonio quale condizione per l’ottenimento di un certificato di ratifica del sesso, di per se stessa, diventa costitutiva di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale; pertanto, è vietata dalla Direttiva stessa.
[1] Istituzione dell’Unione Europea che trova sede in Lussemburgo e che svolge funzioni giurisdizionali. Trattasi di una realtà unitaria, ma, articolata in più componenti: Corte di Giustizia, Tribunale (istituito nel 1989, denominato Tribunale di Primo Grado) e Tribunali specializzati. Il complesso di tali organi assicura “Il rispetto del Diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati” (art. 19 del Trattato sull’Unione Europea). Non a caso, il contributo della Corte di Giustizia Europea è irrinunciabile quando si tratti di salvaguardare sia la corretta applicazione del Diritto dell’UE da parte degli Stati Membri, sia la sua interpretazione retta ed uniforme.
[2] Attualmente, da questo punto di vista, il quadro emergente è differente: la legge inglese del 2013 dedicata al Matrimonio fra individui dello stesso sesso (Marriage Same Sex Couples Act) autorizza l’unione di lesbiche o di gay. Essa, con il suo Allegato 5, modifica la Legge sul Riconoscimento di Genere (2004) statuendo che le Commissioni incaricate per il Riconoscimento di Genere sono automaticamente tenute a rilasciare un certificato di ufficializzazione del nuovo genere ad ogni richiedente quand’anche sposato, a patto che l’altro coniuge vi acconsenta.
[3] Il rinvio pregiudiziale permette, ai Giudici degli Stati Membri che siano investiti di una controversia interna, di interpellare la Corte di Giustizia Europea quando si tratti di dover affrontare questioni interpretative circa il Diritto dell’Unione, piuttosto che la validità dei suoi Atti. In questa veste, la Corte non ha il compito di risolvere il conflitto insorto tra le parti. Sarà incombenza del Giudice nazionale quella di definire il procedimento di sua competenza in conformità con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia. Tale orientamento, oltretutto, è, e sarà, destinato a vincolare gli altri Giudici interni al Paese ai quali, nell’esercizio delle loro funzioni, venga eventualmente sottoposta una problematica identica o affine.
[4] Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea vieta la discriminazione tra i cittadini d’Europa in base alla loro nazionalità. Inoltre, in ambito europeo, possono essere adottate tutte le misure ritenute doverose per bloccare ogni traccia di discriminazione dettata dal sesso, dall’origine etnica, dalla disabilità, dall’età, dalla religione o dalle credenze ( per esempio, sociali o politiche). I cittadini europei che, nella loro esperienza di vita, ritengono di subire, o di aver subito, una discriminazione penalizzante in nome di uno dei fattori sopra riportati, possono presentare ricorso tendente a dimostrare l’esistenza di un trattamento diverso a lor discapito seppur perpetrato in un contesto equiparabile.
[5] Questa Direttiva vieta ogni discriminazione fondata sul sesso quanto alle prestazioni sociali, comprese le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. Le uniche deroghe ammesse verso codesto divieto generale sono quelle espresse nell’Articolo 7 del testo normativo che ivi integralmente si riporta: “1 . La presente Direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati Membri di escludere dal suo campo di applicazione : a ) la fissazione dei limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni ; b ) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all ‘educazione dei figli ; l ‘ acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all ‘educazione dei figli ; c ) la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia o di invalidità in base ai diritti derivati della consorte; d ) la concessione di maggiorazioni delle prestazioni a lungo termine di invalidità , di vecchiaia , di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la consorte a carico ; e ) le conseguenze risultanti dall ‘esercizio , anteriormente all ‘ adozione della presente Direttiva , di un diritto di opzione allo scopo di non acquisire diritti o di non contrarre obblighi nell ‘ambito di un regime legale . 2 . Gli Stati Membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se , tenuto conto dell ‘ evoluzione sociale in materia , sia giustificato mantenere le esclusioni in questione”.
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