Introduzione. Soltanto qualche settimana fa, la realtà professionale International Routes Of Law si è dedicata alla pubblicazione di un contributo avente ad oggetto alcuni aspetti della Successione Internazionale: la legge applicabile, la fiscalità e la validità degli atti notarili[1]. Così, nel solco della continuità, adesso, ancora tornando a parlare di dinamiche successorie applicate in contesti internazionali, l’intento diventa quello di prendere in considerazione peculiarmente come talune di codeste dinamiche vengono gestite entro i confini dell’Unione Europea.

Le funzioni e l’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 650\2012. Il Regolamento UE n. 650\2012 si propone, fra i suoi obiettivi, quello di contribuire a facilitare, per gli Stati Membri dell’area comunitaria, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali.  La meta de quo, in questo caso specifico, viene perseguita individuando una disciplina comune da adottarsi a fronte di qualsivoglia Successione che, coinvolgendo più Nazioni europee, assume una forte connotazione transfrontaliera[2]. Interessante è notare come, pur occupandosi di tale nucleo tematico, il Regolamento ivi sottoposto alla nostra attenzione (le cui norme si applicano a fattispecie concrete radicatesi dopo il 17 Agosto 2015) disciplina alcuni argomenti che sono cari ai fenomeni ereditari, ma non ne contempla altri. Pertanto, al suo interno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà possibile individuare Articoli dedicati alla legge applicabile, piuttosto che all’esecuzione (o all’ esecutività) di decisioni, Atti Pubblici e transazioni giudiziarie riguardanti l’organizzazione post mortem di un patrimonio. Al contrario, la struttura di questa Fonte del Diritto dell’Unione Europea, non prevede contenuti dedicati, per esempio, a Trust, Persone Giuridiche, Società, Associazioni, trascrizioni, capacità di testare delle persone fisiche, implicazioni tributarie, amministrative, doganali o di Diritto Pubblico riconducibili alla Successione medesima[3].

Il Regolamento UE n. 650\2012 e legge applicabile alla Successione. A questo riguardo, la novità pregnante introdotta è data dall’adozione di un criterio di collegamento diverso da quello individuato a mezzo del Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato[4]. Infatti, in virtù del Regolamento di nostro interesse, la Successione non deve essere normata dalla Legge nazionale del De Cuius, ma da quella del territorio ove quest’ultimo mantiene la propria residenza abituale[5]. Solo eccezionalmente (il che ci porta a concludere di non trovarci di fronte ad un secondo criterio sussidiario effettivo) il soggetto che possa dimostrare di mantenere un collegamento ancora più diretto\stretto con uno Stato differente da quello di sua residenza abituale, conserva la facoltà di regolare la sua Successione appellandosi alle norme domestiche di quell’Ordinamento. Infine, merita di essere segnalata l’opportunità concessa dal suddetto Regolamento n. 650\2012 di stabilire, in libero arbitrio del De Cuius, quale legge applicare alla Successione[6].

Il Regolamento UE n. 650\2012 e il Certificato Successorio. Figlio, e novità, di questo Regolamento, il Certificato Successorio Europeo è l’espediente (utilizzabile da eredi, legatari o amministratori di un’eredità a vario titolo) ricorrendo al quale è possibile far valere il proprio ruolo verso una Successione precisa in tutti gli Stati Membro dell’Unione Europea.

 

[1] Le righe alle quali ci si sta riferendo, sono reperibili al seguente link: La Successione Internazionale: Legge applicabile, fiscalità e validità degli Atti Notarili. – Irol Avvocati Brescia

[2] Dicesi Successione il fenomeno giuridico per effetto del quale si verifica il passaggio, o la devoluzione, del patrimonio appartenente ad una persona defunta (De Cuius) in favore di coloro che risultano essere i suoi eredi. Quando, in tutto o in parte, gli aspetti che caratterizzano questa dinamica si prestano ad essere ricondotti a più Ordinamenti Giuridici, si parla di Successione Internazionale. Così, la Successione assume caratteri di internazionalità se, in capo al De Cuius, si registra una Nazionalità differente da quella di chi gli deve succedere, se il De Cuius e i suoi eredi risiedono in Stati diversi, o se gli immobili coinvolti in una Successione sono ubicati fra i confini di una Nazione, mentre coloro che, a titolo ereditario, li devolvono (o li ricevono) vivono in un territorio estero.

[3] Normalmente, la regolamentazione di ciascuna delle implicazioni sopra richiamate viene lasciata alla scelta autonoma dell’Ordinamento interno.

[4] La Legge di Diritto Internazionale Privato è legge nazionale dello Stato. Essa, a mezzo delle cosiddette “Nome di Conflitto” aiuta a definire i criteri di collegamento in forza dei quali devono essere gestite le fattispecie giuridiche che, in fatto e in diritto, si contraddistinguono per la presenza di elementi di “estraneità”; elementi, pertanto, ricollegabili a più Paesi del Mondo. In Italia, il Diritto Internazionale Privato è governato dalla Legge n. 218\1995. Alla lettera del suo Articolo 46, tale Legge stabilisce che: “ La Successione per Causa di Morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera Successione alla Legge dello Stato in cui risiede (…)”. Inoltre, con il suo Articolo 16, la Legge appena richiamata, in punto di Ordine Pubblico” recita che: “La Legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’Ordine Pubblico. In tal caso, si applica la Legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza, si applica la Legge Italiana”.

[5] Ciò nonostante, il Regolamento UE n. 650\2012 non offre una definizione esplicita di quel che, giuridicamente, si può correttamente intendere per “ Residenza Abituale”. Non mancano, a prescindere, validi parametri (rispecchiabili nella prassi piuttosto che nella giurisprudenza) i quali, in questo senso, offrono aiuto; trattasi di parametri incentrati su  circostanze de facto che, lette unitamente, portano ad indicare nella “ Residenza Abituale” il Paese ove, per la sistematicità costante della propria presenza, un individuo tende a mantenere il centro  degli interessi professionali, economici, relazionali  o sociali che lo accompagnano.

[6] Questa facoltà, che è ammessa pure dal Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato, richiede che la volontà de quo venga esplicitata sotto forma di una delle “ disposizioni a causa di morte”  annunciate dal De Cuius.