Introduzione Gli Accordi Bilaterali sulla Promozione e sulla Protezione degli Investimenti ( in lingua inglese: Bilateral Investiment Treaty-BIT) sono strumenti attraverso i quali uno Stato concede ai soggetti investitori dell’altro Stato contraente un trattamento di favore quanto all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento di taluni investimenti; alla lettera di tali accordi, nel caso di insorgenza di controversie che riguardino i suddetti investimenti, l’arbitrato diventa il mezzo principe con il quale  concorrere alla loro risoluzione. Gli Accordi sulla Promozione e sulla Protezione degli Investimenti,  nell’ambito dell’Unione Europea (UE), si prestano ad essere conclusi sia tra un Paese Membro dell’UE ed un Paese Terzo, sia tra un Paese Membro dell’UE e uno Stato che, seppur avendovi aderito successivamente, a tutti gli effetti è entrato a far parte dell’Unione Europea. In ogni caso, da un lato la dottrina, e dall’altro talune Istituzioni europee quali la Commissione, hanno iniziato a interrogarsi sulla compatibilità di tali Trattati con il Diritto dell’Unione; codesta problematica è stata affrontata da più punti di vista e le posizioni che, in argomento, sono state maturate si sono rivelate in parte difformi, ma anche non positive.

La posizione della Corte di Giustizia Europea Sul tema, una posizione risolutiva, o senz’altro decisiva verso il superamento degli Accordi Bilaterali sulla Promozione e sulla Protezione degli Investimenti, è stata assunta dalla Corte di Giustizia la quale, occupandosi del “Caso Achmea” ha statuito che la Clausola Compromissoria del BIT datato 1991  concluso tra i Paesi Bassi e la Slovacchia risulterebbe, come risulta, contraria agli Articoli 267 e 344 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel 2012).

La posizione degli Stati Membri Da parte loro, anche gli Stati Membri dell’Unione Europea, in maggioranza, si sono dimostrati convinti della necessità di interrompere l’uso dei BIT. In questa direzione, la loro volontà si è concretizzata con la stipula di un accordo plurilaterale che ha trovato l’adesione di 23 Paesi ( esclusi: Irlanda, Austria, Svezia e Finlandia). L’accordo in esame, tra l’altro, priva le disposizioni contenute nei BIT di qualsiasi effetto e comporta la loro estinzione. Nello specifico, l’Accordo sull’ Estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento è entrato in vigore, su scala internazionale, nel mese di luglio 2022. Per l’Italia, tale entrata in vigore è avvenuta nel mese di febbraio 2023 e la sua ratifica è stata autorizzata mediante Legge dello scorso mese di Aprile[1].

[1] Si vedano, tra gli altri: L’Accordo sull’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell’Unione europea (eurojus.it) e Stati UE e trattati bilaterali di investimento: entrata in vigore dell’accordo sull’estinzione dei trattati – Marina Castellaneta .