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La Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) per le persone con disabilità
È un Trattato Internazionale che si pone il primario obiettivo di eliminare le discriminazioni, e le frustrazioni dei Diritti Umani, che possono perpetrarsi in capo a soggetti interessati da menomazioni aventi carattere psicofisico.
La Convenzione de quo è stata approvata dall’Assemblea Generale ONU nell’anno 2006 ed è stata ratificata dal nostro Stato tre anni dopo. Resa in più lingue (Inglese, Arabo, Cinese, Francese, Russo e Spagnolo), essa, tra l’altro, prevede la costituzione di un Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità.
Tale Comitato, composto da tecnici esperti ed indipendenti, fra gli altri, possiede il compito di sorvegliare l’attuazione pratica del Trattato poc’anzi richiamato; non a caso, ogni Nazione che ne sia parte, periodicamente, davanti a quest’Organo deve presentare Rapporti che diano contezza di quali sono le misure, applicate al suo interno, per rispettare la Convenzione stessa e ai suoi obiettivi. Oltretutto, qualora lo Stato considerato ne abbia sottoscritto anche il suo Protocollo Opzionale, il Comitato esercita l’ulteriore compito di esaminare le richieste inoltrate dai singoli cittadini; cittadini che si reputino vittima di violazioni avverso prerogative, possibilità e opportunità a loro riconosciute dalla Convenzione medesima[1].
Il Caso “Care-Givers”
Depositando la Decisione datata 03.10.2022 (connessa al fascicolo CRDP/C/27/D/51/2018), il Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità ha sanzionato l’Italia per non avere osservato, con puntualità e precisione, gli Articoli 19, 23 e 28 della Convenzione ONU a tutela degli individui portatori di handicap[2].
A chiamare in causa il team, nel 2018, era stata la madre di una ragazza handicappata che, per una serie di vicissitudini, si era trovata a dover assistere contemporaneamente la propria figlia ed il proprio consorte ( anch’egli, menomato). Per poterci riuscire al meglio, la donna aveva chiesto di poter svolgere il suo lavoro da casa e in modalità telematica. Tuttavia, a far tempo dal 2017, questa chances le era stata negata. La Signora, che contemporaneamente non aveva ricevuto alcuna forma di assistenza dal sistema di Welfare attivo nel suo Paese, aveva pertanto deciso di portare la sua storia a conoscenza del Comitato.
Così, occupandosi di questa vicenda, il Comitato ha avuto maniera di riflettere su quanto sia importante riconoscere giuridicamente al Care-Giver ( ovvero a colui che si occupa di affiancare costantemente chi necessita di assistenza quotidiana su più versanti) uno status vero e proprio; uno status che gli permetta di accedere a più aiuti, tra i quali il sostegno economico e il trattamento pensionistico. E proprio in tale riconoscimento, a parere del Comitato de quo, risiederebbe una delle vie per eccellenza utili a promuovere fattivamente alcuni dei diritti fondamentali che spettano alle persone affette da qualsivoglia disabilità.
Il contenuto della decisione del Comitato verso l’Italia
Sviscerando il caso concreto appena descritto, il Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità ha stabilito che lo Stato italiano sarà tenuto a rendere a colei che lo ha sollevato ( e ai suoi stretti congiunti) un adeguato risarcimento. In aggiunta, sarà onere dell’Italia quello di indicare, entro sei mesi, le misure che si intendono adottare, entro i suoi confini, per far sì che l’istante abbia accesso a servizi di irrinunciabile supporto; e per evitare, in questo modo, future eventuali violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite a protezione dei portatori di handicap.
[1] Si veda il Sito Internet www.ediadmin.ch .
[2] In particolare: l’Articolo 19 statuisce il diritto del disabile ad una vita indipendente e all’inclusione nella sua Comunità; l’Articolo 23 richiama il suo diritto a godere della vita in famiglia e l’Articolo 28 si sofferma sul suo diritto alla Protezione Sociale, nonché ad un adeguato livello qualitativo della “esistenza”.
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