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31 Gennaio 2021
In serata, mi capitava di assistere ad una puntata del noto programma televisivo “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio.
Tra i di lui ospiti, partecipava anche il Dottor Sergio Paini, giornalista ed attuale corrispondente RAI in Russia.
Il suo intervento era atto a descrivere la cronaca, e l’impatto socialmente forte, di alcuni accadimenti recenti legati alla figura dell’attivista, originario della regione di Mosca, Alexei Navalny.
Ultimamente, complice l’andamento della Storia del Mondo, sono numerosi i Servizi, preparati dal Dottor Paini suddetto, che vedo passare in TV.
E se, da un lato, mentre li guardo, mi dico che alcune persone (per esempio gli “Addetti all’Informazione”) svolgono un lavoro in taluni aspetti “straordinario” quanto affascinante, dall’altro concludo che anch’essi (al pari di ciascuno) devono essere portatori di una quotidianità ordinaria; una quotidianità fatta di umanità, gioie, coraggio, timori, affetti, sfide e piccoli “grattacapi” da gestire all’occorrenza.
02 Febbraio 2021
Alexei Navalny, Leader Politico del Partito “Russia del Futuro”, Presidente della Coalizione Democratica e critico oppositore del Governo capeggiato da Vladimir Putin, veniva condannato a scontare oltre tre anni di reclusione.
L’accusa pendente sul suo capo era quella di aver violato la libertà vigilata concessagli a conclusione di un altro procedimento penale che lo aveva interessato.
Nel mese di Gennaio 2021, di ritorno da Berlino (Paese ove gli erano state prestate cure mediche all’indomani di un avvelenamento che lo aveva ridotto in gravissime condizioni di salute) il medesimo era stato tratto in arresto; non manca chi, fra gli Osservatori Internazionali, pare portato a ritenere che tale gesto sia stato dettato non da fattori legali oggettivi, bensì dalla volontà di zittire la sua voce “contraria”, resistente e costante.
Contestualmente, lo sviluppo delle vicende giuridiche che lo avevano colpito, e che lo stavano riguardando, generava la più vasta mobilitazione di massa registrata in terra del Cremlino lungo gli ultimi decenni.
Circa 1.000 fra i presenti, raccolti in protesta a sostegno del Giurista privato della propria libertà, venivano “fermati” a loro volta dalle Forze dell’Ordine.
La tutela della Libertà di Espressione fra Costituzioni e Fonti del Diritto Internazionale
In epoca moderna, la Libertà di Espressione è considerata, all’unanimità, un irrinunciabile caposaldo delle Democrazie tutte che possano classificarsi mature e complete. Non a caso, almeno in linea teorica ed astratta, tale prerogativa trova spazio in alcune delle Convenzioni Internazionali più significative e nelle Carte Costituzionali più evolute.
Da questo punto di vista, basti pensare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) alla Costituzione Statunitense del 1787 che, prima fra tutte e parecchio tempo fa, ha attribuito una “declinazione normativa” al valore de quo. E ancora: in Italia, a cavallo tra il 1947 e il 1948, i Padri Costituenti non sono stati da meno[1].
Varcando i confini dei singoli Ordinamenti Nazionali, inoltre, si può notare come, tanto all’interno di taluni singoli Continenti, quanto nel panorama sovrannazionale più ampiamente considerato, le Istituzioni preposte abbiano dimostrato, e continuino a dimostrare, un’attenta sensibilità verso la problematica della quale si discute in queste righe.
Così, tracce del radicato desiderio di non lasciare che la questione (complessa ed insieme cruciale) venga trascurata si possono, per esempio, scorgere: nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo[2], nella Convenzione Europea dei Diritti Umani[3] e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea[4].
Analizzando questi “approcci di regolamentazione” si può notare come la Libertà di Espressione venga letta quale specchio che riflette il naturale, ed innato, bisogno (tipico in ogni individuo) di essere informato o di informare; di esprimere il proprio pensiero con parole, forme scritte, o qualsivoglia mezzo di diffusione che sia destinato ad affermarsi, o a mutare, all’interno di una Società in continua evoluzione. In questi termini, essa può divenire, come diviene, lo strumento per eccellenza in virtù del quale l’“Uomo” mette le “Ali” al suo “patrimonio” singolo o collettivo; un “patrimonio” che si presta ad essere declinato in vari contesti: dal contesto religioso a quello culturale, passando per quello dell’orientamento e dell’azione politici. In quest’ottica, l’opportunità di esprimersi senza vincolo può essere sottoposta a riduzione soltanto quando si configurino precise e provate condizioni[5].
Eppure, guardando all’esperienza registrabile sul nostro Pianeta a vario titolo, suonano ancora vasti i campi, e le aree geografiche, nei quali, al di là di preziose ed immancabili Proclamazioni di Principio, a livello concreto e operativo, la Libertà di Espressione (accompagnata dai suoi corollari) subisce restringimenti in nome di altri interessi.
Il Giornalista e l’Attivista
Ciò posto, cosa potrebbe accomunare il Giornalista Sergio Paini all’Attivista Alexei Navalny? E cosa potrebbe accomunare loro a tutti quelli che, a prescindere dal ruolo o dalla professione, si spendono ammirevolmente o compiono sacrifici, per garantire la sciolta circolazione delle idee e dello spirito critico? Mi piace credere che il loro “Comun Denominatore” dimori nella speranza che ai passi compiuti sino ad ora per garantire all’Umana Civiltà Diritti non negoziabili possano aggiungersi altre conquiste; conquiste in grado di rendere tali Diritti sempre più vivi, dinamici o realmente difesi.
E mi piace pensare che alle loro speranze, per questa via e senza resa, si possano unire le nostre.
[1] La nostra Costituzione, con il suo Articolo 21, così recita: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
[2] L’Articolo 19 della Dichiarazione stabilisce: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
[3] Il suo Articolo 10 statuisce: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive”.
[4] Il suo Articolo 11 recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.
[5] In questo senso, determinate limitazioni sono ammesse, a patto che sussistano tre requisiti: quello della “ Riserva\Individuazione di Legge”, quello della necessità di perseguire un intento legittimo e quello della proporzionalità della misura limitante rispetto al raggiungimento dell’obiettivo .
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