La normativa italiana che vieta alle imprese private di esercitare un’attività di conservazione di urne cinerarie viola il diritto dell’Unione Europea.
Così ha recentemente stabilito la Corte di Giustizia pronunciandosi nella causa C-342/17 tra le parti Memoria Srl e Antonia Dall’Antonia/ Comune di Padova.
La sentenza è meritevole di analisi in quanto, oltrechè trattare uno di principi cardine dell’Unione Europea, ovvero la libertà di stabilimento, avrà l’effetto di liberalizzare l’attività di servizio di conservazione delle urne cinerarie che sino ad oggi era riservata ai servizi comunali.
IL CASO
La Memoria, società di diritto italiano, offre ai parenti dei defunti cremati un servizio di conservazione delle urne cinerarie che consente loro di evitare di custodire tali urne presso la propria abitazione o di collocarle in un cimitero. I locali utilizzati per la conservazione delle urne offrono un ambiente esteticamente gradevole, tranquillo, protetto e appropriato per il raccoglimento e la preghiera in memoria dei defunti. La sig.ra Antonia Dall’Antonia intende far cremare le spoglie del marito e depositare l’urna che contiene le sue ceneri in una delle strutture della Memoria.
Con una delibera del 2015, il Comune di Padova ha modificato il suo regolamento dei servizi cimiteriali, che, da allora, esclude espressamente che l’affidatario di un’urna cineraria possa avvalersi dei servizi di un’impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare tali urne fuori dell’ambito domestico.
La Memoria e la sig.ra Dall’Antonia hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per ottenere l’annullamento di tale delibera.
Nell’ambito di tale giudizio, il TAR ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di libertà di stabilimento[1], sancito dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), osti ad una normativa come quella adottata dal Comune di Padova.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Con la sentenza pronunciata in data 18 novembre 2018 la Corte di Giustizia ha affermato il seguente principio:
“L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà del defunto, all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.”
In motivazione la Corte richiama, in via preliminare, il principio della libertà di stabilimento – che come noto rientra nel più ampio principio della libera circolazione delle persone su cui si fonda il mercato unico europeo – escludendo che nel caso di specie trovi applicazione il principio della libera prestazione dei servizi di cui l’art. l’art. 56 TFUE[2], come inizialmente prospettato dal giudice del rinvio.
La Corte, infatti, precisa che quando un operatore intende esercitare, in modo effettivo, la sua attività economica mediante un’organizzazione stabile e per una durata indeterminata presso uno Stato membro, la sua situazione deve essere esaminata alla luce della libertà di stabilimento, come definita all’articolo 49 TFUE[3].
Ciò precisato, la Corte ricorda che l’art. 49 TFUE vieta qualsiasi misura nazionale che costituisca una restrizione della libertà di stabilimento, salvo che essa sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 49 TFUE ogni provvedimento nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, vieti, ostacoli o renda meno allettante l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.[4]
Applicando tale principio, la Corte dichiara che una normativa nazionale, come quella oggetto del caso in esame, è idonea ad ostacolare la libertà di stabilimento dei cittadini dell’Unione in quanto impedisce ai cittadini dell’Unione di stabilirsi in tale Stato membro per esercitare il servizio di conservazione di urne cinerarie.
Ne consegue che una normativa siffatta istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
La Corte, inoltre, respinge la tesi del Comune di Padova e del Governo italiano secondo cui tale restrinzione sarebbe giustificata da almeno tre cause imperative utili ovvero: la tutela della salute; la necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti; la tutela dei valori morali e religiosi i quali ostano alle attività che perseguono finalità lucrative.
In particolare, la Corte afferma che nel caso delle urne cinerarie gli aspetti igienico sanitari vengono a cadere perché le ceneri funerarie diversamente dalle spoglie mortali sotto il profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.
Quanto poi alle necessità di garantire il rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che esistono misure meno restrittive che consentono di conseguire il citato obiettivo, quali segnatamente, l’obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell’attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.
Da ultimo, con riferimento alla necessità di tutela dei valori morali e religiosi da ritenersi ostativi alle attività che perseguono finalità lucrative, la Corte rileva che la stessa normativa nazionale prevede un inquadramento tariffario per la conservazione delle ceneri e, pertanto, l’attività privata di custodia delle ceneri avrebbe potuto essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, ed in ogni caso, se lo Stato stesso ha previsto un tariffario deve desumersi che il fine di lucro non è considerato ostativo alla conservazione delle ceneri.
[1] Con l’espressione diritto di stabilimento s’intende il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese al fine di esercitare un’attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento attribuisce a ciascuno dei propri cittadini.
[2] La libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFEU concerne la prestazione di servizi consistente in un’attività economica autonoma presta occasionalmente in uno Stato membro diverso dalla quello di origine.
[3] Il diritto di stabilimento, dunque, si riferisce ad un’attività lavorativa non subordinata svolta in modo stabile mentre libera prestazione dei servizi si riferisce ad un’attività lavorativa non subordinata svolta in modo non stabile.
[4] In questo senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 21.
[1] Con l’espressione diritto di stabilimento s’intende il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese al fine di esercitare un’attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento attribuisce a ciascuno dei propri cittadini.
[2] La libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFEU concerne la prestazione di servizi consistente in un’attività economica autonoma presta occasionalmente in uno Stato membro diverso dalla quello di origine.
[3] Il diritto di stabilimento, dunque, si riferisce ad un’attività lavorativa non subordinata svolta in modo stabile mentre libera prestazione dei servizi si riferisce ad un’attività lavorativa non subordinata svolta in modo non stabile.
[4] (in questo senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 21).
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