Introduzione A mezzo di queste righe, appare interessante prendere in considerazione la pronuncia, in ambito penale, che la Cassazione ha formulato in data 05.07.2022. Tale pronuncia ( Sentenza N. 25618\2022) risulta essere particolarmente innovativa in quanto, rispetto allo spazio di applicazione del Diritto dell’Unione Europea (UE), dal punto di vista di talune responsabilità ad esse riconducibili, equipara la figura dell’importatore a quella del produttore.

I fatti che hanno generato la Sentenza N. 25618\2022 I Giudici della Corte sono stati chiamati ad esprimersi circa una situazione riguardante un dato quantitativo di colle stick ordinate nella Repubblica Popolare Cinese e da lì provenienti. Più approfonditamente, i fatti di causa hanno coinvolto un imprenditore cinese che aveva immesso, nel mercato dell’Unione Europea (UE), un prodotto ( per l’appunto, le suddette colle stick) caratterizzato da una presenza al suo interno di Toulene in percentuale maggiore di quella concessa dal Regolamento CE 1907\2006. Questo stato di cose aveva avuto, fra le sue conseguenze, il blocco in dogana per lo stock del prodotto de quo.

I principi giuridici che hanno accompagnato la Sentenza In virtù del pensiero del Collegio, il quale ( su questo versante) si è allineato alla decisione maturata dai Magistrati del Tribunale di Genova, un’attività di importazione che  trova il suo inizio in uno “ sdoganamento di merce” equivale, a tutti gli effetti, ad una vera e propria “immissione nel mercato”. Pertanto, secondo questa impostazione, rimane in capo agli importatori l’onere di accertarsi in anticipo relativamente alla conformità del prodotto alla normativa comunitaria. Nel caso concreto di specie, l’organo giudicante ha rilevato la violazione dell’Articolo 16 del Decreto Legislativo N. 133\2009 e, per questa via, ha aperto la strada ad una condanna. Così facendo, il medesimo organo ha fatto proprio il concetto secondo il quale l’importatore che non si dimostri capace di conoscere anticipatamente la composizione di talune sostanze chimiche presenti nei prodotti di suo interesse dovrebbe evitare di acquistarli; oppure, lo stesso importatore dovrebbe imporre al corrispondente venditore il preventivo invio del prodotto perché quest’ultimo possa essere sottoposto ad opportune analisi di composizione.  E ancora: in alternativa, egli dovrebbe rivolgersi alla dogana di competenza allo scopo di individuare, unitamente ai funzionari preposti, il protocollo più adeguato da applicarsi per  garantire la più sicura commercializzazione di quanto offerto ai consumatori. Diversamente,  l’importatore che non applica alcuno di codesti accorgimenti, rischia di rendersi responsabile di  gravissima negligenza o di colpevole imprudenza nei confronti del fruitore finale e della di lui salute. Salute che, in ogni caso, merita di venire completamente protetta[1].

25.02.2023            Avvocato Sandra Cherubini

[1] Si veda in argomento: https://www.certifico.com/chemicals/360-news-chemicals/17808-sentenza-cassazione-penale-sez-3-n-25618-del-5-luglio-2022. Si veda, inoltre, Alessandro Galimberti, L’importatore risponde dell’illiceità dei prodotti immessi nel mercato UE,  Il Sole 24 Ore.