In data 3.12.2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 1.12.2018, n. 132, legge di conversione del DL 113/2018, il cd. Decreto Salvini, il cui contenuto è già stato descritto nelle sue novità essenziali nel presente sito.

La legge di conversione ha introdotto alcune modificazioni significative al predetto Decreto, che vengono di seguito prese in considerazione limitando la trattazione, così come nel precedente contributo, ai soli aspetti più rilevanti inerenti all’immigrazione, alla protezione internazionale e cittadinanza.

Per quanto riguarda la disciplina dell’immigrazione vengono introdotte nuove fattispecie di reato (co. 2 ter e 2 quater art 10 TU Immigrazione) relative alla trasgressione del divieto dei reingresso dello straniero destinatario di provvedimento di respingimento e al reingresso dello straniero già denunciato per il reato precedente e già espulso, fattispecie ambedue punite con la reclusione, e per le quali è previsto l’arresto obbligatorio anche fuori dai casi di flagranza.

In materia di protezione internazionale, si segnalano le seguenti modifiche.

È prevista l’adozione con decreto del Ministero dei Affari Esteri e della cooperazione internazionale di un elenco dei Paesi di origine sicuri (art.2 bis del DLgs 25 del 2008). Un Paese si considera sicuro se può dimostrare che in via generale e costante non si verificano quelle condizioni che legittimano la richiesta della protezione internazionale: atti di persecuzione di cui all’art 7 dlgs 251/2007; tortura o altre forme di trattamenti disumani e degradanti; pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale e non è offerta protezione nei confronti delle stesse, mediante disposizioni normative interne e internazionali e un sistema di ricorsi effettivi . Si precisa che la designazione di Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di  persone. Grava, inoltre, sul richiedente l’onere di invocare e dimostrare i gravi motivi per ritenere che il suo Paese, elencato come sicuro, in realtà non lo è per la situazione particolare in cui lo stesso si trova. La domanda del richiedente viene esaminata in questo caso in via prioritaria dalla Commissione, la quale deve decidere entro 5 giorni, così come nel caso di domanda reiterata senza adduzione dei nuovi elementi. L’eventuale decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale può essere motivata limitandosi a dare atto della mancata dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi.

Tale novità comporta principalmente due criticità. La prima attiene alla difficoltà che implica giungere alla definizione di Paese “sicuro”. Dall’analisi degli elenchi dei Paesi sicuri stilati da altri Stati Membri dell’UE, emerge una preoccupante discrezionalità nell’adozione degli stessi: il medesimo Paese finisce per essere considerato sicuro da alcuni Stati europei, e insicuro per altri. La seconda riguarda la previsione di un onere probatorio che grava esclusivamente a carico del ricorrente, in dispregio dell’attività istruttoria officiosa spettante ai giudici in tale materia, e che deve essere finalizzato a dimostrare ,non meglio specificati, “gravi motivi”.

È stata, inoltre, introdotta una nuova disposizione, l’art.  28 ter del Dlgs 25/2008, che prevede una serie di ipotesi in cui la domanda di protezione viene considerata manifestamente infondata. Oltre all’ipotesi già prevista del richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro, si segnala, tra le altre, quella in cui il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine. Si tratta quest’ultima di un’ipotesi che ricorre molto spesso nelle decisioni di diniego delle Commissioni internazionali.

In base a questa disposizione, domande che, sino al 4 dicembre, potevano legittimare il riconoscimento della protezione più ampia, quale lo status di rifugiato, ora rischiano di esser rigettate per manifesta infondatezza.

Rileva inoltre la previsione di una nuova ipotesi di rigetto della domanda da parte della Commissione, che venga adottata (art.32 ter Dlgs 25/2008)se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”. Anche questa disposizione aumenterà esponenzialmente i casi di rigetto, dal momento che sono rare le ipotesi in cui il richiedente prova a trasferirsi altrove nel proprio Paese, prima di scappare dallo stesso.

In materia di cittadinanza, è stato introdotto per la sua concessione il requisito necessario del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Appare chiaro che le modificazioni introdotte pongono paletti sempre più stringenti allo straniero che chiede protezione internazionale allo Stato italiano e a quello che da anni è sul nostro territorio nazionale e mira ad averne la cittadinanza. L’impianto normativo che viene quindi a delinearsi anche, a seguito della legge di conversione, pone seri dubbi in termini di legittimità costituzionale dello stesso, in particolare per la compressione del diritto all’asilo garantito dall’art.10.co3 Cost.

10.12.2018                                                                                                                                                                                                                Avv. Veronica Gaffuri