La sentenza della Cassazione, la n. 4890 del 19.02.2019, ha finalmente chiarito la disciplina intertemporale del cd “ Decreto Salvini “, il D.L. 113 del 2018, convertito in L. 132/2018, in relazione ai procedimenti amministrativi e ai giudizi in corso, successivi ad un accertamento positivo od ad un diniego delle Commissioni territoriali, inerenti alla richiesta di protezione umanitaria.

La Corte, dopo aver svolto una ricognizione del nuovo paradigma normativo, incentrato sull’eliminazione del diritto all’accertamento di un titolo di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie, di cui all’art. 5, co.6 Dlgs 286 del 1998, ha ritenuto che debba escludersi l’applicazione immediata della nuova disciplina legislativa alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima del 5.10.2018, data di entrata in vigore della nuova legge.

Il ragionamento delle Corte prende le mosse dall’applicazione del principio di irretroattività della legge sostanziale “al diritto soggettivo del cittadino straniero che ne ha richiesto l’accertamento nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.5, comma 6 e che non ha avuto una risposta definitiva all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018”, in base al fatto che che la nuova disciplina “incide direttamente sul fatto generatore del diritto e sui suoi effetti e conseguenze giuridiche” e “il diritto soggettivo è preesistete alla verifica delle condizioni cui la legge lo sottopone, mediante il procedimento amministrativo ed eventualmente giudiziale”.

La Corte si sofferma anche sulla coerenza delle predette indicazioni con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale non si può far luogo all’applicazione immediata di una nuova norma qualora si ponga in contrasto con interessi costituzionalmente protetti, tra i quali appunto rientrano il diritto all’accertamento dell’esistenza di seri motivi umanitari; e con il diritto dell’unione Europea secondo il quale, considerata la natura ricognitiva dell’accertamento amministrativo e giudiziale e in virtù del principio di parità di trattamento e certezza del diritto, la posizione giuridica del richiedente deve essere considerata al momento della proposizione della domanda, essendo la durata delle procedure dovuta a fattori del tutto indipendenti dalla volontà del richiedente.

In realtà la giurisprudenza di merito aveva già anticipato questo orientamento, che non è stato, però, recepito dalle Commissioni territoriali le quali hanno dato per scontata l’applicazione della nuova disciplina ai casi a loro sottoposti per la decisione ed hanno eliminato qualsiasi riferimento, anche in negativo, alla concessione del permesso per motivi umanitari. Alla classica dicitura usata dalle Commissioni, nelle decisioni di esito negativo, “non si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno exart 5 TU Immigrazione” o “non si ravvisano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art.5, co 6 del D.Lvo 286/1998”, successivamente al 5.10.2018, è stata sostituita la seguente “decide di non riconoscere la protezione internazionale”motivandola con l’insussistenza di circostanze che giustifichino altra forma residuale prevista dalla legge o addirittura facendo riferimento all’insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso speciale ex art. 32, co 3 del Dlgs 25/2008 come modificato dal DL 113/2018.

La Cassazione chiarisce un altro aspetto significativo che ha riflessi importanti sul piano empirico della fase attuativa del rilascio del permesso di soggiorno, ossia che il provvedimento emesso concretamente dal questore, in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, anche per i procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della nuova legge, sarà contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dall’art. 1, co. 9 del D.L.113 del 2018, al fine di garantire la parità di trattamento di situazione soggettive omogenee.

In conclusione, alla luce dei chiarimenti offerti dalla Cassazione, ci si auspica che le Commissioni territoriali tornino a valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria nei procedimenti in cui la domanda del richiedente è precedente all’entrata in vigore della riforma.

4.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                       Avv. Veronica Gaffuri