Con sentenza del 17.05.2018 (causa C‑147/16), la Corte di Giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale vertente sulla direttiva 93/13/CEE, che concerne le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori .
La Corte ha chiarito che un istituto di libero insegnamento il quale, «per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, debba essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un “professionista”». Ne consegue che il predetto contratto di credito rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE.
In linea con la sua giurisprudenza precedente, la Corte predilige un concetto ampio della nozione di “professionista”, da intendersi come ogni persona fisica o giuridica che eserciti qualsiasi attività professionale, «sia essa pubblica o privata» e che agisca nel quadro della predetta attività.
Quindi, nel caso di specie, secondo la Corte, non rileva il fatto che l’istituto di libero insegnamento, peraltro finanziato principalmente da fondi pubblici, svolga attività di insegnamento, ma la circostanza che lo stesso abbia fornito a una delle sue studentesse una prestazione complementare e accessoria a quella di insegnamento, di natura professionale, consistente nella stipulazione del predetto contratto di credito, e agendo quindi in qualità di “professionista”.
22.05.2018-Avv. Veronica Gaffuri
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