La pandemia da Covid – 19 ha inciso in modo significativo sulle transazioni commerciali transnazionali accendendo i riflettori sull’istituto della forza maggiore.

Nei mesi scorsi molti esperti di diritto internazionale hanno manifestato la preoccupazione che l’emergenza sanitaria potesse tradursi in un’emergenza giuridica poiché, a livello globale, l’istituto della forza maggiore non è disciplinato in modo uniforme ed è sconosciuto per taluni ordinamenti giuridici.

L’incertezza della Legge applicabile, in concreto, può tradursi nella difficoltà per l’operatore commerciale di liberarsi dall’eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale ovvero dall’addebito di penali, danni ecc.

Per quanto precede, è opportuno prestare la massima attenzione al contenuto della clausola di forza maggiore inserita nei formulari già approntati e, più in generale, dei contratti che andremo a concludere. Sovente, infatti, ci imbattiamo nella lettura di contratti che non disciplinano la forza maggiore oppure lo fanno con clausole approssimative che sono il copia – incolla di altri dispensari.

La principale difficoltà in cui ci si può imbattere nella redazione di una clausola di forza maggiore è il richiamo alla disciplina di un ordinamento che potrebbe non essere accettato dall’altra parte contrattuale. Appare, dunque, d’ausilio ricorrere alla modello della ICC FORCE MAJORE CLAUSE.

Che cosa è l’ Icc Force Majore Clause 

Sin dal 1985 la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha predisposto una clausola di forza maggiore con la finalità di fornire agli operatori del commercio internazionale uno strumento adeguato ed equilibrato da inserire nei loro contratti o da utilizzare come base per la redazione di clausole “su misura”. Tale clausola è stata sostituita nel 2003 da un nuovo testo redatto da un apposito gruppo di lavoro di esperti mondiali.

Nell’anno corrente, la clausola è stata ulteriormente revisionata per recepire gli sviluppi del mercato planetario e sono stati elaborati due modelli: una long form ed una short form; quest’ultima contenente gli elementi essenziali ed in quanto tale più facilmente inseribile all’interno dei contratti [1].

La ICC force majore clause è destinata ad applicarsi a qualsiasi accordo che la incorpora espressamente o che soltanto la richiama implicitamente.

La definizione di forza maggiore 

La clausola oggetto del presente elaborato fornisce la seguente definizione generale di forza maggiore:
“Forza maggiore” indica il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una parte di eseguire uno o più dei suoi obblighi contrattuali ai sensi del contratto, se e nella misura in cui la parte colpita dall’impedimento (“la parte interessata”) dimostra:
a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo;

b) che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;

c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte interessata.

Affinché la forza maggiore possa essere invocata, dette condizioni devono coesistere tutte.

Come già previsto nella versione del 2003, la clausola prevede il criterio della ragionevolezza e non l’assoluta impossibilità: ciò significa che possono essere ricondotte a questa casistica anche quelle situazioni in cui le prestazioni, seppur teoricamente possibili, sono in realtà non praticabili o eccessivamente onerose.

Anche l’inadempimento del terzo può considerarsi causa di forza maggiore quando esso stesso è causato dalla forza maggiore medesima.

L’elenco degli eventi di forza maggiore

La clausola 2020 prevede una serie di eventi di forza maggiore ed in particolare:

  • guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  • guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria
  • restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, embargo;
  • atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, espropriazione, acquisto forzoso, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  • calamità, epidemia, catastrofe naturale or evento naturale estremo;
  • esplosione, incendio, distruzione di equipaggiamenti, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica;
  • conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche e edifici.

Laddove si verifichi uno qualsiasi di questi eventi scatta automaticamente la presunzione di prova delle condizioni (a) e (b).  In presenza di tali eventi, pertanto, la parte interessata dovrà “solo” provare la condizione (c), ovvero che gli effetti dell’impedimento non potevano ragionevolmente essere evitati o superati.

Si consideri, inoltre, che l’insieme degli eventi di cui all’elenco de quo non è tassativo e può essere aumentato o ridotto in base alle esigenze specifiche delle parti.

Comportamenti e conseguenze della forza maggiore

La parte che invoca la clausola di forza maggiore è esonerata dal dovere di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni e/o penali purché ne venga data notizia all’altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l’esonero prende effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge controparte. Essa potrà sospendere l’adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.

Nell’ipotesi in cui gli eventi di forza maggiore abbiano carattere temporaneo, l’esecuzione dei vincoli contrattuali potrà essere ripresa alla cessazione delle circostanze che la impediscono.

È inoltre previsto che nel caso in cui l’impedimento duri troppo a lungo, con la conseguenza di privare le parti contraenti di ciò che potevano ragionevolmente attendersi dal contratto, ciascuna di esse ha il diritto di risolvere il contratto con un ragionevole preavviso.

Per quanto riguarda la durata massima della sospensione, la clausola stabilisce un periodo massimo di 120 giorni, salvo diversa scelta delle parti.

È, inoltre, previsto, in ipotesi di risoluzione del contratto, il diritto della parte che abbia parzialmente eseguito il contratto a ricevere un indennizzo in quanto nessuna parte deve trarre beneficio dalla risoluzione contrattuale.

[1] “Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent that that party proves: [a] that such impediment is beyond its reasonable control; and [b] that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and [c] that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the affected party.

  1. In the absence of proof to the contrary, the following events affecting a party shall be presumed to fulfil conditions (a) and (b) under paragraph 1 of this Clause: (i) war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies, extensive military mobilisation; (ii) civil war, riot, rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism, sabotage or piracy; (iii) currency and trade restriction, embargo, sanction; (iv) act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, expropriation, seizure of works, requisition, nationalisation; (v) plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event; (vi) explosion, fire, destruction of equipment, prolonged break-down of transport, telecommunication, information system or energy; (vii) general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises.
  2. A party successfully invoking this Clause is relieved from its duty to perform its obligations under the contract and from any liability in damages or from any other contractual remedy for breach of contract, from the time at which the impediment causes inability to perform, provided that the notice thereof is given without delay. If notice thereof is not given without delay, the relief is effective from the time at which notice thereof reaches the other party. Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the above consequences shall apply only as long as the impediment invoked impedes performance by the affected party. Where the duration of the impediment invoked has the effect of substantially depriving the contracting parties of what they were reasonably entitled to expect under the contract, either party has the right to terminate the contract by notification within a reasonable period to the other party. Unless otherwise agreed, the parties expressly agree that the contract may be terminated by either party if the duration of the impediment exceeds 120 days.