Nelle scorse settimana la cronaca ha dedicato ampio spazio alla sentenza pronunciata in data 19.12.18 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Molla Sali c. Grecia (ricorso n. 20452/14)
Si tratta di una pronuncia di estremo interesse in quanto destinata a rappresentare una delle sentenze fondamentali in materia di applicazione della Sharia in Europa.
Il caso giudiziario in breve
Nel caso di specie la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un’eredità di un cittadino greco, appartenente alla comunità musulmana della Tracia, riconosciuta dalla Grecia quale minoranza religiosa tutelata, che aveva nominato la moglie quale erede universale in base ad un testamento che l’uomo aveva redatto in base al diritto greco avanti un notaio.
Successivamente alla sua morte, le sorelle del marito, assumendo la nullità del testamento secondo la Legge islamica, rivendicavano i tre quarti dei beni del defunto. A fondamento della propria tesi, le sorelle sostenevano che, in base alla Legge greca, la questione dell’eredità del de cuius avrebbe dovuto essere risolta dal mufti[1] in base alla Sharia e non in base alle disposizioni del Codice Civile greco; ciò, benchè il de cuius avesse individuato quale Legge applicabile quella greca.
La Corte di Cassazione greca riconosceva il fondamento della tesi della sorelle del defunto poichè, malgrado il marito avesse scelto come legge applicabile quella greca, in base alle regole dell’ordinamento interno, il testamento non poteva produrre effetto perché alla minoranza musulmana doveva essere applicata la sharia[2].
La vedova si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’Uomo sostenendo che la differenza di trattamento prevista nell’ordinamento greco per la minoranza di religione musulmana fosse discriminatoria e, dunque, lesiva dell’art. 14 Carta dei diritti fondamentali dell’uomo[3] oltrechè per essere stata privata di tre quarti dei suoi beni (art. 1 del Protocollo 1 Cedu[4]).
In particolare, la difesa della vedova ha sostenuto che applicare la sharia in una successione, malgrado il de cuius abbia fatto testamento, nominando come erede la moglie ed individuando quale Legge applicabile quella Greca, rappresenterebbe una violazione del principio di non discriminazione la cui tutela è garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (articolo 14).
La decisione della Corte di Strasburgo.
La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso della vedova affermando il seguente principio di diritto:
“senza la volontà di tutti soggetti interessati, non è possibile in nessun caso sottoporre la risoluzione di una controversia alla Sharia in quanto ciò lederebbe il fondamentale diritto all’identificazione di ogni soggetto.
E ciò neppure laddove lo scopo della Legge sia quello di tutelare una certa minoranza in un certo Paese (come, nel caso di specie, per ragioni storiche, la minoranza musulmana nella regione della Tracia)”.
La Corte è giunta a siffatta conclusione respingendo la tesi difensiva del governo Greco secondo cui l’applicazione della Sharia alla minoranza musulmana andava inquadrata nell’obbligo internazionale di tutela delle le minoranze poiché, sempre secondo la Corte, deve essere privilegiato il rispetto del diritto fondamentale a non essere discriminati.
La preclusione alla possibilità di optare per una Legge diversa dalla Sharia, decisa per la sola minoranza musulmana, afferma la Corte di Strasburgo, è non solo una discriminazione, ma anche una violazione di un principio d’importanza fondamentale nell’ambito della protezione delle minoranze perché impedisce l’esercizio del diritto di non essere trattato come minoranza.
D’altra parte, l’articolo 3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle minoranze sancisce che nessun svantaggio può derivare dalla sola circostanza di appartenere a una minoranza.
Da quanto precede, la violazione dell’articolo 14 sul divieto di non discriminazione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà.
La Corte si è poi riservata di decidere sull’indennizzo che la Grecia dovrà corrispondere alla ricorrente[5].
Alcun riflessioni sull’applicazione della Sharia nell’Unione Europea.
La sentenza in oggetto ha fatto molto discutere ed è destinata a generare dibattito in quanto la Corte di Strasburgo non esclude tout court l’applicazione della Sharia ma la ritiene applicabile laddove “ vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati” .
Non sono mancati, ovviamente, commenti di preoccupazione da parte di taluni esponenti del mondo politico che vedono in tale pronuncia una minaccia al sistema giuridico europeo ed alla sovranità degli Stati.
Invero il problema dell’incontro tra la cultura giuridica occidentale e quella islamica si pone, già da alcuni anni or sono, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia. La principale difficoltà nasce dal fatto che la Sharia non è solo un complesso di norme religiose ma racchiude in sé anche norme giuridiche e sociali che, per taluni versi, appaiono molto distanti dai modelli occidentali ed apparentemente in contrasto con i diritti umani.
La Sharia ha la particolarità di essere contemporaneamente regola religiosa e regola di vita che incide inevitabilmente sull’individuo, parte di ogni comunità musulmana, ovunque nel mondo. Essa ‘governa’ l’individuo in quanto musulmano, ovunque si trovi, e non in quanto cittadino di questo o quel Paese.
La Sharia per gli Stati islamici, in linea di principio, si pone come norma superiore anche a quelle costituzionali, e viene assunta come legittimazione del potere.
Il problema di applicazione della Sharia in Europa, dunque, va ben oltre e non deve essere confusa con il diritto alla libertà religiosa che non è mai stato messo in discussione dai paesi europei.
Tuttavia, non è possibile affermare, così come peraltro già sostenuto da autorevole dottrina, che l’applicazione della Sharia, come di qualsiasi altra norma religiosa, sia di per sé incompatibile con i diritti umani. E’ necessario, invece, valutare caso per caso le implicazioni del caso concreto nonché le modalità seguite per la sua applicazione.
A tal proposito si consideri che taluni paesi musulmani hanno aderito alla Convezione Europea dei diritti dell’uomo.
Si consideri, inoltre, che: da un lato, è sempre più diffusa l’esigenza di un sistema di risoluzione della controversie che possa applicare quelle norme, così come, ad esempio, da tempo già avviene in Gran Bretagna; dall’altro, la Legislazione dell’Unione Europea già consente agli Stati di accordare tutela alla pratiche religiose a certe condizioni.
A ciò aggiungasi che resta ferma la possibilità per gli Stati membri di controllare l’applicazione delle norme della Sharia (e di ogni altro gruppo religioso) nei consueti limiti dell’ordine pubblico internazionale ove eventuali decisioni, che su quella legge si dovessero fondare, debbano essere applicate dai giudici dello Stato.
Dando un’occhiata veloce allo scenario domestico, ben può affermarsi che il fenomeno dei flussi migratori degli ultimi vent’anni ha fatto in modo che anche per l’Italia si possa parlare in termini globalizzazione religiosa come fenomeno strutturale. Vi è, tuttavia, da segnalare che, a differenza di altri Stati europei, la presenza di immigrati di fede islamica non è maggioritaria rispetto alla presenza numerica di immigrati di altre fedi.
In Italia, come noto, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose si fondano largamente su accordi bilaterali. Solo nel 2017 è stato firmato il PDF, “Patto nazionale per un Islam Italiano”: trattasi del primo accordo di collaborazione tra lo Stato italiano e dieci associazioni islamiche attive in Italia, avente l’obiettivo di stabilire un percorso di integrazione e collaborazione.
Nel nostro ordinamento esiste poi il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali (Costituzione art. 102)e, quindi, non appare possibile la presenza di un ‘diritto parallelo’ autorizzato per soddisfare le richieste delle comunità islamiche.
Vi è da precisare, tuttavia, che il nostro diritto internazionale privato si fonda, in materia in famiglia, sulla Legge del paese di origine delle parti. Ciò significa che, in presenza di controversie tra individui provenienti da Stati musulmani, anche l’Italia riconosce la possibilità di dare ingresso alla Sharia, con il limite di quelle disposizioni che siano in contrasto con l’ordine pubblico ed i principi interni. Controllo che, tuttavia, è affidato alla peculiarità del caso singolo ed al giudicante e che, certamente, non risolve problematiche di ben più ampio respiro e di convivenza con le comunità islamiche presenti sul territorio che, a parere della scrivente, necessitano di soluzione legislativa. Si consideri, ad esempio, tra gli altri il problema della poligamia e del ricongiungimento famigliare delle famiglie poligamiche nonché del riconoscimento dei figli naturali, non ammesso da taluni stati musulmani.
Quanto precede non ha pretesa esaustiva ma è semplicemente una breve riflessione sugli scenari giuridici, e prima ancora civili e politici, con i quali le Istituzioni europee e domestiche sono destinate a confrontarsi in conseguenza del sopra descritto fenomeno di globalizzazione religiosa.
[1] Secondo le norme greche, ratione temporis applicabili, il mufti esercita una propria giurisdizione sui cittadini greci di religione musulmana che abitano nella regione della Tracia in materia di matrimonio, alimenti, tutela, curatela, emancipazione di minori, testamento islamico e successione ab intestato.
[2] Deve darsi atto del fatto in Grecia esiste un’incertezza in giurisprudenza sulla validità e interpretazione delle norme in questione, ma è anche vero che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione greca, sebbene sia vero che i rapporti familiari dei musulmani siano sottoposti alle regole della loro tradizione religiosa e, quindi, anche alla competenza del mufti, quelle regole possono trovare applicazione nei limiti in cui non siano in contrasto con le regole di diritto derivanti dalla Costituzione e dal diritto internazionale moderno.
Tuttavia, in base ad un’analisi delle sentenze dei giudici di merito, chiamati a rendere esecutive le decisioni dei mufti, esse si limitano ad un controllo formale della competenza del mufti, senza entrare nel merito della decisione assunta.
Per tale ragioni, la comunità internazionale, da tempo, aveva espresso perplessità sulla situazione greca: nel suo rapporto annuale del 2016, ad esempio, la Commissione nazionale dei diritti dell’uomo era preoccupata proprio perché la pronuncia della Cassazione greca rappresentava un precedente che ledeva il diritto dei membri della minoranza musulmana in Tracia di redigere un testamento in base al codice civile greco anziché in base alla Sharia.
[3] L’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo così recita: “ Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.
[4] La Giurisprudenza della Corte Cedu ha riconosciuto che i diritti della proprietà e del credito possano trovare tutela ai sensi del primo paragrafo, parte prima, dell’art. 1, Prot. addizionale n. 1, CEDU ( cfr. a partire dalla nota sentenza 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio).
[5] Nel frattempo in Grecia, a partire dal 15 gennaio 2018, è entrata in vigore una Legge che vieta il ricorso alla Sharia in materia familiare, salvo nei casi in cui tutte le parti siano d’accordo.
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