Introduzione Depositata nello scorso mese di Settembre 2022, una interessante Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGE), Terza Sezione, nell’ambito del Procedimento C-18\21 ha portato i Giudici competenti ad interrogarsi su alcune questioni riguardanti il Regolamento UE n. 1896\2006; Regolamento UE 1896\2006 successivamente modificato dal Regolamento UE n. 2421\2015. Entrambi i Regolamenti poc’anzi richiamati disciplinano la Procedura Europea di Ingiunzione di Pagamento. Particolarmente, attraverso il provvedimento emesso ( che è oggetto di esame in queste righe) i Magistrati della Corte sita in Lussemburgo si sono pronunciati circa le possibilità, e i limiti, entro i quali la legislazione interna ai singoli Stati Membri dell’Unione può incidere sui termini procedurali fissati dai Regolamenti appena richiamati determinandone una loro eventuale disapplicazione.
Il caso concreto di specie La situazione della quale la CGE si è trovata operativamente ad occuparsi, poiché in tal senso interpellata dalla Corte di Cassazione d’Austria, è la seguente: una compagnia assicuratrice austriaca aveva presentato istanza utile all’emissione di un decreto ingiuntivo europeo nei confronti di un suo cliente che vantava origine tedesca. L’organo giurisdizionale competente (il Tribunale di Circoscrizione per le Controversie Commerciali viennese) aveva emesso tale ingiunzione di pagamento e, rispetto alla sua possibile opposizione, aveva riconosciuto in capo al soggetto debitore un termine di giorni 30, così come stabilito dall’Articolo 16 Paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1896\2006. Tuttavia, il debitore de quo, determinato ad opporsi a codesto ordine, non aveva osservato precisamente la tempistica stabilita ex lege per l’uopo. A questo punto, parte debitrice, rivolgendosi in secondo grado di giudizio al Tribunale di Appello del Commercio, aveva ottenuto l’annullamento dell’ordinanza emessa in sede di primo grado di giudizio; per l’esattezza, il Tribunale di Appello del Commercio aveva statuito che, in virtù dell’Articolo 1 della Legge Austriaca sull’Emergenza Sanitaria Dovuta all’Epidemia da Covid-19, per effetto di una interruzione generale dei termini processuali, poteva essere ammessa una proroga dei tempi utili a presentare l’impugnazione occorrenda al ricorrente. Dunque, davanti a questo nuovo verdetto, la compagnia assicuratrice coinvolta sceglieva di portare ulteriormente il tutto davanti alla Corte di Cassazione e quest’ultima, come già accennato, chiedeva l’intervento della Corte di Giustizia Europea.
Il ragionamento proposto dalla Corte di Giustizia Europea Una volta chiamata ad esprimersi, la CGE doveva riflettere sulla portata dell’Articolo 20 del Regolamento UE 1896\2006. Essa, a riguardo, si trovava a concludere che le circostanze richiamate da questo disposto hanno una valenza prettamente eccezionale; come tali, non sono destinate a coprire contesti nei quali il dilagare di un’emergenza sanitaria incide anche sul settore dell’amministrazione della Giustizia e sui suoi meccanismi. La Corte, però, contemporaneamente, resta conscia del fatto che il Regolamento UE n. 1896\2006 non disciplina, nel dettaglio e nel complesso generalizzato, le questioni connesse alle cause di interruzione e di sospensione dei termini per il riesame; pertanto, a fronte di queste problematiche, i Magistrati UE ammettono che le singole Nazioni possano intervenire autonomamente a regolare questi aspetti, seppur nel rispetto totale dei criteri di equivalenza e di effettività.
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